COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 18 del 02/11/2007 5.2 Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società G.S. Castello Ostiano Camp. Jun. Prov. Gir. C Gara Castello Ostiano/Sospirese del 6/10/2007 C.U. n.13 del Comitato di CREMONA datato 11/10/2007

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 18 del 02/11/2007 5.2 Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società G.S. Castello Ostiano Camp. Jun. Prov. Gir. C Gara Castello Ostiano/Sospirese del 6/10/2007 C.U. n.13 del Comitato di CREMONA datato 11/10/2007 La società CASTELLO OSTIANO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato l’allenatore GAUDENZIO ZUCCHELLI sino al 31/12/2007, lamentando che la sanzione inflitta dal GS si fonderebbe, in parte, su fatti non accaduti e, in altra parte, su meri giudizi e valutazioni non riscontrabili. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: nel referto arbitrale è precisato che al termine della gara in oggetto, il ZUCCHELLI ha rivolto espressioni gravemente offensive e ingiuriose nei confronti del direttore di gara mentre questi stava lasciando il terreno di gioco. La C.D. osserva altresì che l’arbitro, sentito telefonicamente, ha anche confermato che l’aggressione da parte di un calciatore della squadra reclamante è avvenuta in presenza dello stesso ZUCCHELLI, il quale, tenuto conto della durata dell’episodio, avrebbe potuto/dovuto intervenire per allontanare il calciatore in questione. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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