COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 18 del 02/11/2007 5.2 Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.S. Lacchiarella Camp. Jun. Prov. Gir. F Gara Corsico/Lacchiarella del 6/10/2007 C.U. n.11 del Comitato di MILANO datato 11/10/2007

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 18 del 02/11/2007 5.2 Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.S. Lacchiarella Camp. Jun. Prov. Gir. F Gara Corsico/Lacchiarella del 6/10/2007 C.U. n.11 del Comitato di MILANO datato 11/10/2007 La società U.S. LACCHIARELLA ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore SIMONE GANDINI sino al 14/04/2008, lamentando che, diversamente da quanto riportato nella delibera impugnata, il predetto calciatore non avrebbe rivolto frasi offensive nei confronti dell’arbitro, né tanto meno, avrebbe cercato di aggredirlo. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: nel referto arbitrale, il quale forma piena prova del comportamento dei tesserati nel corso delle gare, è chiaramente riportato che il GANDINI, dopo essere stato espulso per un fallo di gioco, ha cercato di aggredire l’arbitro non riuscendovi solo grazie all’intervento di altri calciatori e, contestualmente, ha rivolto sempre nei confronti del direttore di gara espressioni non solo ingiuriose, ma anche minacciose. La C.D. osserva, inoltre, che l’arbitro, sentito a chiarimenti, ha precisato che il tentativo di aggressione è avvenuto a una distanza tale (circa 1 metro) che induce a ritenere che, se non fossero intervenuti altri calciatori, il tentativo si sarebbe tranquillamente potuto concretizzare. La C.D. rileva, infine, che la ricostruzione dell’accaduto svolta dalla reclamante, trattandosi di mera allegazione di parte priva di valenza probatoria, non può certamente essere considerata idonea a confutare il contenuto del referto arbitrale e le successive precisazioni svolte dal direttore di gara. Ciò posto, si ritiene che la sanzione comminata dal GS sia del tutto congrua e proporzionata, e quindi, meritevole di conferma. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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