COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 18 del 02/11/2007 5.2 Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società ASD Tecnoteam Nuova Rozzano Camp. 3^ Cat. Gir. E Gara Tecnoteam Nuova Rozzano/Lorenteggio del 30/09/2007

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 18 del 02/11/2007 5.2 Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società ASD Tecnoteam Nuova Rozzano Camp. 3^ Cat. Gir. E Gara Tecnoteam Nuova Rozzano/Lorenteggio del 30/09/2007 La Commissione Disciplinare, rilevato che i reclami avverso la posizione di tesserati che abbiano preso parte ad una gara sono proposti alla Commissione Disciplinare nel termine di SETTE giorni dallo svolgimento della gara stessa (art.46 n.3 del CGS), che la gara in oggetto si è svolta il 30/09/2007 e che il reclamo, come si evince dal timbro postale apposto sulla busta, è stato affidato alla posta il 20/10/2007 e cioè oltre il termine sopra riportato. La Commissione Disciplinare DICHIARA INAMMISSIBILE il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa. Reclamo Società U.S. Castellanzese COPPA LOMBARDIA 1^ Cat. Gara Castellanzese/Aurora Cantalupo del 4/10/2007 C.U. n.15 del CRL datato 11/10/2007 La società CASTELLANZESE ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore CESARE TURRI sino al 05/12/2007, lamentando che il TURRI ha solo accennato nel prendere il polso dell’arbitro, dopo essere stato espulso per somma di ammonizioni. A riprova di questo la reclamante produce un DVD. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: il DVD non può essere considerato prova ai sensi dell’art.35 punto 1.2 del CGS, le riprese televisive o altri filmati possono essere utilizzati solo in caso di scambio di persona. Pertanto, non può essere ritenuta valida da questa Commissione. Dal referto di gara emerge che il TURRI dopo essere stato espulso per somma di ammonizioni, ha preso il polso all’arbitro nel tentativo di visionare il tempo di gara segnato dall’orologio. La gravità del comportamento giustifica la squalifica comminata dal GS al calciatore che merita di essere confermata. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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