COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 18 del 02/11/2007 5.2 Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.P. Sovicese COPPA LOMBARDIA 1^ Cat. Gara Sovicese/Universal del 4/10/2007 C.U. n.15 del CRL datato 11/10/2007

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 18 del 02/11/2007 5.2 Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.P. Sovicese COPPA LOMBARDIA 1^ Cat. Gara Sovicese/Universal del 4/10/2007 C.U. n.15 del CRL datato 11/10/2007 La società UN.POL.SOVICESE ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore ANTONELLO ROTOLO sino al 05/12/2007, lamentando che la squalifica comminata sarebbe eccessiva rispetto alla gravità dei fatti descritti nella delibera impugnata. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: il comportamento posto in essere dal ROTOLO nel corso della gara in oggetto, così come riportato nel referto arbitrale nonché descritto nella delibera reclamata, appare meritevole di essere valutato con minor rigore, posto che il predetto calciatore si è limitato a proferire espressioni offensive nei confronti di un calciatore avversario e ad assumere un atteggiamento qualificabile come irriguardoso verso il direttore di gara. Tanto premesso e ritenuto in parziale accoglimento del reclamo proposto. RIDUCE la squalifica del calciatore ANTONELLO ROTOLO a 4 GARE, si dispone inoltre l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante, se versata. Reclamo Società Cacciatori delle Alpi Camp. Allievi Prov. Gara Maslianico/Cacciatori delle Alpi del 14/10/2007 La società CACCIATORI delle ALPI ha proposto reclamo relativo alla gara in oggetto, nella quale, secondo l’assunto della reclamante, la società MASLIANICO avrebbe fatto partecipare i calciatori: BIANCHI ALESSANDRO, DITTA MICHELE, PAIN ALESSANDRO, SALA FEDERICO e VECCHIE’ GIANLUCA in posizione irregolare in quanto non tesserati per l’AC MASLIANICO. La Commissione Disciplinare, rilevato che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari e che copia dello stesso è stata inviata alla controparte; Rilevato che la società A.C. MASLIANICO non ha inviato le proprie deduzioni i calciatori sopra indicati effettivamente non avevano titolo a partecipare alla gara in esame. Tanto premesso e ritenuto, in accoglimento del reclamo proposto La Commissione Disciplinare DELIBERA in accoglimento del reclamo proposto: a) di comminare alla società A.C. MASLIANICO la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3; b) di comminare alla società A.C. MASLIANICO l’ammenda di Euro 100,00; c) di squalificare i calciatori: BIANCHI ALESSANDRO, DITTA MICHELE, PAIN ALESSANDRO, SALA FEDERICO e VECCHIE’ GIANLUCA per UNA GARA da scontare dopo il primo regolare tesseramento. d) di inibire a tutto il 02/12/2007 il dirigente accompagnatore sig. ANGELO VOZELLA della società A.C. MASLIANICO. Si dispone inoltre l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante, se versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it