COMITATO REGIONALE EMILIA ROMANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°18 del 31/10/2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO PROVINCIALE JUNIORES 31 RECLAMO PROPOSTO DA MESOLA F.C. avverso squalifica per 2 giornate calc.RONDINA LORENZO e per 3 giornate calc.BIOLCATI ROBERTO delibera del G.S. del C.P. di Ferrara contenuta nel C.U.n. 17 del 24.10.2007 gara PONTELAGOSCURO – MESOLA del 20.10.2007
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N°18 del 31/10/2007
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
CAMPIONATO PROVINCIALE JUNIORES
31 RECLAMO PROPOSTO DA MESOLA F.C.
avverso squalifica per 2 giornate calc.RONDINA LORENZO e per 3 giornate calc.BIOLCATI
ROBERTO
delibera del G.S. del C.P. di Ferrara contenuta nel C.U.n. 17 del 24.10.2007
gara PONTELAGOSCURO – MESOLA del 20.10.2007
Il MESOLA F.C. ricorre avverso i sopra indicati provvedimenti facendo presente che : 1) la reazione descritta dal
Direttore di gara non è veritiera in quanto il calc.BIOLCATI non ha colpito il calciatore avversario, ma lo ha
allontanato per proteggersi, in quanto si è sentito minacciato dopo aver subito un fallo; 2) il giocatore RONDINA è
stato espulso dal direttore di gara in quanto ha interpretato che una esclamazione fosse indirizzata allo stesso,
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mentre era diretta ad un compagno di squadra che aveva sbagliato un passaggio di pallone”. Chiede una
riduzione delle sanzioni.
La Commissione,
- premesso che la parte del ricorso riguardante la squalifica per 2 giornate del calc.RONDINA LORENZO non
viene presa in esame in quanto trattasi di provvedimento non impugnabile, ai sensi del comma 3 lettera a)
dell’art.45 del C.G.S. (“Non sono impugnabili, in alcuna sede, i provvedimenti disciplinari di squalifica dei calciatori
sino a 2 giornate di gara), parte che, conseguentemente, viene dichiarata inammissibile ;
- visti gli atti ufficiali;
- preso atto che l’arbitro, sentito a chiarimenti, ha ribadito di avere espulso il calc.BIOLCATI
ROBERTO perché, dopo aver subito un fallo, spingeva con forza, per due volte, il calciatore avversario autore del
fallo, al quale infliggeva anche un calcio ad un ginocchio ed indirizzava una frase minacciosa,
d e l i b e r a
- di respingere il ricorso, confermando la squalifica per 3 giornate del calc.BIOLCATI
ROBERTO.
Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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