COMITATO REGIONALE EMILIA ROMANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°19 del 07/11/2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO DI II^ CATEGORIA 34 RECLAMO PROPOSTO DA U.S.MARSAGLIA avverso squalifica per 3 giornate calc.COSTA MASSIMO, FULGOSI MICHELE e MILILLO MICHELE, per 4 giornate calc.MARINA LUCA e GNECCHI STEFANO delibera del G.S. del C.P. di Piacenza contenuta nel C.U.n. 16 del 24.10.2007 gara BOBBIESE – MARSAGLIA del 14.10.2007

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°19 del 07/11/2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO DI II^ CATEGORIA 34 RECLAMO PROPOSTO DA U.S.MARSAGLIA avverso squalifica per 3 giornate calc.COSTA MASSIMO, FULGOSI MICHELE e MILILLO MICHELE, per 4 giornate calc.MARINA LUCA e GNECCHI STEFANO delibera del G.S. del C.P. di Piacenza contenuta nel C.U.n. 16 del 24.10.2007 gara BOBBIESE – MARSAGLIA del 14.10.2007 L’U.S.MARSAGLIA, erroneamente indirizzando ad altro Organo della Giustizia Sportiva, ricorre avverso i sopra indicati provvedimenti rilevando “alcune inesattezze messe a referto arbitrale. Al 45° del seco ndo tempo, infatti, dopo il gol ingiustamente convalidato alla Bobbiese, si è effettivamente elevata una vibrata protesta da parte di alcuni giocatori del Marsaglia, i quali si assumono la responsabilità di avere proferito alcune frasi offensive, ma negano di avere minacciato in alcun modo il Signor Arbitro”. “Si assumono la responsabilità delle frasi ritenute offensive i giocatori MILILLO e MARINA (questo ultimo anche a fine partita). COSTA e FULGOSI si assumono la responsabilità di proteste ironiche indirizzate nei confronti del Signor Arbitro. Purtroppo appare coinvolto ingiustamente il calc.GNECCHI che, oltre a non aver partecipato alla protesta, non ha in alcun modo avvicinato l’Arbitro”. Chiede una riduzione delle sanzioni. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - considerato che l’arbitro, sentito a chiarimentI, confermando integralmente il referto originario, ha ribadito che : 1) al 45° minuto del secondo tempo, i calc.COSTA, FULGOSI, MARINA, GNECCHI e MILILLO, gli rivolgevano ripetute frasi offensive e minacciose, reiterate dal calc.MARINA con anche gravi epiteti maleaguranti e dal calc.GNECCHI con anche parole intimidatorie e di sfida; - valutato che dalla esperita istruttoria non sono emersi fatti o situazioni atte a modificare il giudizio e, quindi, le decisioni assunte in primo grado, d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando in toto i provvedimenti impugnati. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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