COMITATO REGIONALE EMILIA ROMANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°19 del 07/11/2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE COPPA EMILIA II^ CATEGORIA 37 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.REAL MARIGNANO 95 avverso squalifica al 30.11.2007 calc.TEDESCHI LUCA delibera del G.S. del C.P. di Rimini contenuta nel C.U.n. 14 bis del 20.10.2007 gara VIS ARGENTINA – REAL MARIGNANO del 17.10.2007
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N°19 del 07/11/2007
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
COPPA EMILIA II^ CATEGORIA
37 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.REAL MARIGNANO 95
avverso squalifica al 30.11.2007 calc.TEDESCHI LUCA
delibera del G.S. del C.P. di Rimini contenuta nel C.U.n. 14 bis del 20.10.2007
gara VIS ARGENTINA – REAL MARIGNANO del 17.10.2007
L’A.S.REAL MARIGNANO ricorre avverso il sopra indicato provvedimento facendo presente che “pur
stigmatizzando il comportamento del calc.TEDESCHI, il quale, trovandosi nel bel mezzo dell’accerchiamento e preso da
un momento di nervosismo, ha compiuto sicuramente un gesto sbagliato e non educativo”, “si appella al buon senso del
giudice sportivo, trattandosi di un giocatore mai soggetto a squalifiche dovute ad espulsioni nella sua carriera calcistica e
spera che possa essere rivista con una maggiore clemenza la sanzione inflitta al giocatore”.
La Commissione,
- visti gli atti ufficiali;
- preso atto che dal dettagliato referto di gara si rileva che, a fine gara, il calc.TEDESCHI spingeva, con le mani, da
dietro, l’arbitro, facendolo avanzare di circa due metri,
d e l i b e r a
- di respingere il ricorso, confermando la squalifica al 30.11.2007 del calc.TEDESCHI LUCA.
Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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