COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 19 DEL 25.10.2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO A.S.D. PALMANOVA avverso il provvedimento di punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 (in C.U. n° 13 del 27.09.2007) in relazione alla gara Azzanese – Palmanova del 23.09.2007, valida per il Campionato di Eccellenza.

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 19 DEL 25.10.2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO A.S.D. PALMANOVA avverso il provvedimento di punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 (in C.U. n° 13 del 27.09.2007) in relazione alla gara Azzanese - Palmanova del 23.09.2007, valida per il Campionato di Eccellenza. Con tempestivo reclamo, la A.S.D. PALMANOVA ricorreva avverso il provvedimento con cui il G.S.R. le comminava la “sconfitta a tavolino” per 0-3 in quanto la stessa non avrebbe schierato, per tutta la durata della gara, come previsto tassativamente dal c.u. n° 1 dd. 01.07.07 della LND, un giocatore nato dopo l’1 gennaio 1988 ed uno nato dopo l’1 gennaio 1989. Il problema è sorto in quanto dal referto di gara, esaminato d’ufficio dal G.S.R., è emerso che la reclamante avrebbe sostituito un “giovane 1989” con altro calciatore nato in annata precedente. Nei motivi di ricorso la Società sosteneva che l’arbitro era incorso in errore, seppur indotto, ed affermava che, in realtà, la sostituzione del calciatore “giovane 1989” era stata regolarmente effettuata con altro pari età, anzi più giovane. Il tutto frutto di spiacevoli equivoci e incomprensioni che la reclamante così spiega: - l’addetto della Società segnalava la sostituzione del calciatore n° 10 (Rossi, “giovane 1989”) esponendo erroneamente il cartello con il n° 13 (numero con cui era stato identificato dall’arbitro il calciatore Stelitano, nato nel 1987) anziché quello con il n° 15 (corrispondente al nominativo del “giovane 1990” Tonizzo, effettivamente entrato; - l’arbitro annotava la sostituzione senza verificare il numero di maglia del calciatore entrante che portava effettivamente il n° 15; - a fine gara il Dirigente Accompagnatore della ricorrente, sig. Fabio BALDAS, sottoscriveva il rapportino di gara sottopostogli dall’arbitro senza verificarlo e senza accorgersi così dell’errore commesso nell’annotazione dell’avvenuta sostituzione. - a sostegno di quanto affermato, l’A.S.D. PALMANOVA produceva vari documenti (dichiarazioni testimoniali e stralcio di un articolo di cronaca sportiva) volti a dimostrare che la sostituzione del calciatore “giovane 1989” era stata effettuata con il calciatore “giovane 1990” e quindi nel pieno rispetto delle disposizioni in vigore, peraltro ben conosciute e sempre applicate. All’udienza citata in premessa compariva il sig. Fabio BALDAS, allo scopo delegato dal Presidente della Società, il quale ribadiva quanto dedotto nel ricorso e, pur riconoscendo che il rapporto arbitrale fa piena prova di quanto avviene in campo, sulla base dei documenti dimessi, chiedeva l’accoglimento del ricorso e quindi la conferma del risultato acquisito sul campo (1=1). Esaminati gli atti ufficiali relativi alla gara, tra cui il supplemento di referto in cui l’arbitro, su richiesta del primo Giudice, aveva confermato le avvenute sostituzioni così come indicate nel rapporto di gara; Visto il provvedimento del G.S.R., pubblicato sul C.U. n° 13 del 27.09.2007 del Comitato Regionale di Trieste; Letto il ricorso della società Palmanova e sentito l’incaricato della Società, la Commissione rileva: - l’art. 35.1.1 del Codice di Giustizia Sportiva prescrive che “I rapporti dell’arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare” e costituisce pertanto fonte privilegiata di giudizio; - i mezzi di prova offerti dalla Società reclamante non sono ammissibili in quanto incompatibili con le disposizioni in materia, previste dal C.G.S., per cui tutte le argomentazioni e documentazioni proposte non possono trovare accesso in questo giudizio; - l’infrazione contestata alla Società ricorrente dal primo Giudice risulta pertanto fondata e adeguatamente sanzionata. P.Q.M. La C.D.T. FVG respinge il reclamo e dispone l’incameramento della tassa.
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