COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 20 DEL 31.10.2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO dell’A.S.D. BUTTRIO avverso la squalifica per SEI giornate di gara del calciatore GERLI MASSIMO (in C.U. N°17 dell’11.10.2007 del Comitato Regionale FVG). RECLAMO del calciatore GERLI MASSIMO (A.S.D. BUTTRIO) avverso la squalifica per SEI giornate di gara (in C.U. N°17 dell’11.10.2007 del Comitato Regionale FVG).
COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 20 DEL 31.10.2007
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO dell’A.S.D. BUTTRIO avverso la squalifica per SEI giornate di gara del calciatore GERLI MASSIMO (in C.U. N°17 dell’11.10.2007 del Comitato Regionale FVG).
RECLAMO del calciatore GERLI MASSIMO (A.S.D. BUTTRIO) avverso la squalifica per SEI giornate di gara (in C.U. N°17 dell’11.10.2007 del Comitato Regionale FVG).
Considerato che i due distinti reclami hanno per oggetto la stessa decisione del Giudice Sportivo Regionale e sono stati proposti in forma letteralmente identica, questa Commissione ha ritenuto di provvedere preliminarmente alla loro riunione e di adottare, di conseguenza, un’unica decisione.
Il G.S.R. ha sanzionato con la squalifica per sei giornate di gara la condotta del reclamante, considerata violenta e di particolare gravità nei confronti di un avversario in quanto, a gioco fermo, dopo un diverbio, il calciatore “inferiva volontariamente una violenta testata sulla fronte, a seguito della quale il giocatore colpito cadeva a terra” senza peraltro presentare conseguenze lesive e in quanto, successivamente, “invitato ripetutamente dall’arbitro a uscire, si riavvicinava nuovamente, da dietro, al giocatore colpito precedentemente e, da una distanza di circa mezzo metro, lo attingeva con uno sputo sulla nuca”.
I ricorrenti sostenevano che i comportamenti addebitati al GERLI non si erano in realtà concretati perché nessun contatto fisico si era verificato tra questi ed il calciatore della squadra avversaria che, di fatto, aveva simulato di essere stato oggetto di azione di violenza. Il solo GERLI chiedeva di essere sentito.
All’audizione del 25.10.2007 il calciatore, nel ribadire quanto già espresso nel ricorso e a conforto della sua tesi, citava un episodio, di cui è venuto a conoscenza, analogo al caso in esame, accaduto in gara successiva, in cui il medesimo suo avversario avrebbe simulato di aver subito un colpo da un avversario; in tale occasione, riportava il reclamante, l’arbitro lo avrebbe effettivamente ammonito per simulazione. Il sig. GERLI affermava di aver protestato nei confronti del collaboratore di linea dell’arbitro e concludeva chiedendo di essere sanzionato per il solo comportamento scorretto nei confronti del guardalinee, ma non per i fatti indicati nel provvedimento del primo giudice “perché non accaduti”.
La Commissione Disciplinare Territoriale,
visto il contenuto degli atti ufficiali relativi alla gara, compreso il supplemento di rapporto raccolto telefonicamente dal G.S.R., da cui non emergono dubbi interpretativi della descrizione, precisa e circostanziata dei fatti;
visto il richiamato provvedimento del G.S.R.;
letti i due reclami, rileva:
l’art. 35.1.1 del C.G.S. prescrive che “I rapporti dell’arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare” e costituiscono pertanto fonte privilegiata di giudizio;
- i mezzi di prova offerti dai reclamanti non sono ammissibili in quanto incompatibili con le disposizioni in materia, previste dal C.G.S., per cui le argomentazioni proposte non possono trovare accesso in questo giudizio;
- il provvedimento adottato dal Giudice Sportivo Regionale appare appropriato e adeguatamente sanzionatorio;
P.Q.M.
La C.D.T. FVG
respinge i reclami e dispone l’incameramento delle relative tasse.
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