.COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°57 dell’8/11/2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. SACROFANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.10.2009 A CARICO DEL CALCIATORE ALTAROCCA ANGELO, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 38 DEL 11.10.2007 (GARA: A.S.D. SACROFANO- ISOLA FARNESE , DEL 07.10.2007 CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA).

.COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°57 dell’8/11/2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. SACROFANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.10.2009 A CARICO DEL CALCIATORE ALTAROCCA ANGELO, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 38 DEL 11.10.2007 (GARA: A.S.D. SACROFANO- ISOLA FARNESE , DEL 07.10.2007 CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA). La Commissione Disciplinare; visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali, osserva: Al 33’ del secondo tempo, il calciatore della Società ricorrente , Altarocca Angelo veniva espulso perché tirava con le mani, in modo violento, da una distanza di circa un metro, il pallone contro l’arbitro , colpendolo al fianco destro, e provocandogli temporaneo e forte dolore. La Società istante eccependo l’eccessività della sanzione inflitta, dava una versione attenuta dei fatti , precisando la non intenzionalità del gesto del suo tesserato, che comunque non provocava alcun danno fisico al direttore di gara. Il reclamo è infondato , non avendo introitato circostanze tali da sminuire le chiare risultanze ufficiali del referto di gara che come è ben noto , per l’art. 35 sub 1.1. del C.G.S., costituisce piena prova di quanto in esso contenuto , circa il comportamento tenuto dai tesserati durante le gare; in particolare l’azione lesiva ai danni del direttore di gara da parte dell’Altarocca , che dapprima prendeva il pallone con le mani e poi lo scagliava con violenza e intenzionalmente contro l’arbitro da una distanza di circa un metro, colpendolo al fianco destro con conseguente forte dolore. Considerato che il fatto da sanzionare riveste carattere di particolare gravità in riferimento sia alla volontarietà dell’azione che al suo concretizzarsi; DELIBERA di respingere il reclamo , confermando la squalifica del calciatore ALTAROCCA ANGELO, fino al 31.10.2009, come al provvedimento adottato dal Giudice Sportivo del Comitato Regionale Lazio, con Com. Uff. n.38 dell’ 11.10.2007. La tassa reclamo versata va incamerata.
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