.COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°57 dell’8/11/2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ SCAURI MINTURNO AVVERSO LA POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE IANNITTI LUIGI (TESS. VIS TERRACINA) PARTECIPANTE ALLA GARA SCAURI MINTURNO – VIS TERRACINA DEL 14.10.2007 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE

.COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°57 dell’8/11/2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ SCAURI MINTURNO AVVERSO LA POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE IANNITTI LUIGI (TESS. VIS TERRACINA) PARTECIPANTE ALLA GARA SCAURI MINTURNO – VIS TERRACINA DEL 14.10.2007 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE LA COMMISSIONE DISCIPLINARE Visto il reclamo in epigrafe; rilevato che la reclamante deduce l’irregolare posizione del calciatore IANNITTI LUIGI in quanto, a suo dire, risulterebbe vincolato come allenatore con la Società POL. GAETA SRL; osservato che effettivamente il calciatore IANNITTI LUIGI risulta vincolato come allenatore in seconda della prima squadra con la POL. GAETA SRL con tesseramento pervenuto il 21.9.2007 al Settore Tecnico della F.I.G.C.; rilevato che l’istanza di annullamento inoltrata dalla stessa POL. GAETA SRL al Settore Tecnico della F.I.G.C. non è stata ancora accolta; osservato quindi che il tesseramento richiesto quale calciatore il 4.10.2007 dalla VIS TERRACINA non è valido ai sensi dell’articolo 40 comma 2 delle NOIF e quindi la posizione del calciatore deve essere considerata irregolare; DELIBERA Di comminare alla società VIS TERRACINA la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 3 e l’ammenda di € 150,00; di inibire il Dirigente accompagnatore Sig. SENESI FILIPPO fino al 21.11.2007; di squalificare l’allenatore IANNITTI LUIGI fino al 21.11.2007; la tassa reclamo va incamerata.
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