.COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°57 dell’8/11/2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ CARLISPORT ARICCIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DELL’AMMENDA DI € 300,00 A CARICO DELLA STESSA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 17 DEL 18.10.2007 (Gara: CALCIO A 5 POMEZIA – CARLISPORT ARICCIA del 12.10.2007 – Campionato C5 Jun.)

.COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°57 dell’8/11/2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ CARLISPORT ARICCIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DELL’AMMENDA DI € 300,00 A CARICO DELLA STESSA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 17 DEL 18.10.2007 (Gara: CALCIO A 5 POMEZIA – CARLISPORT ARICCIA del 12.10.2007 – Campionato C5 Jun.) La Commissione Disciplinare visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali, osserva: la Società CARLISPORT ARICCIA, con il presente ricorso intende negare nel modo più assoluto gli addebiti che gli sono stati mossi dall’arbitro nella gara indicata in oggetto. Sostiene la ricorrente che alla partita erano presenti circa 60 persone di cui solo pochi genitori di ragazzi della loro squadra e che tutti quei tifosi che hanno preso di mira il direttore di gara, insultandolo e minacciandolo, erano sicuramente sostenitori locali. L’arbitro, nel proprio referto, che come detto più volte, è da considerarsi ai sensi dell’art. 35 del C.G.S., fonte unica e degna di fede e che in caso di contrasto prevale il contenuto di quanto riferisce il direttore di gara. Infatti a tal proposito, l’arbitro nel referto riporta che durante gli ultimi 2 minuti di gioco, trovandosi nei pressi del calcio d’angolo con alle spalle la tifoseria ospite composta da una quindicina di ragazzi, veniva colpito alle spalle per ben due volte da sputi alle spalle, collo, schiena, testa e orecchio destro, con bestemmie nei suoi riguardi. Non c’è quindi per questa Commissione Disciplinare Territoriale margine di accoglimento del presente ricorso in quanto l’arbitro non ha dubbi sull’identità dei responsabili dei fatti accaduti e che tra l’altro l’ammenda comminata appare equa rispetto ai comportamenti dei sostenitori della Società CARLISPORT ARICCIA, pertanto DELIBERA Di respingere il reclamo proposto dalla Società CARLISPORT ARICCIA confermando l’ammenda di € 300,00. La tassa reclamo si incamera.
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