.COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°57 dell’8/11/2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. MIRTENSE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.11.2007 A CARICO DEL CALCIATORE BUSSOTTI FEDERICO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 48 DEL 25.10.2007 (Gara: BORGOROSE – MIRTENSE del 21.10.2007 – Campionato I Categoria)

.COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°57 dell’8/11/2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. MIRTENSE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.11.2007 A CARICO DEL CALCIATORE BUSSOTTI FEDERICO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 48 DEL 25.10.2007 (Gara: BORGOROSE – MIRTENSE del 21.10.2007 – Campionato I Categoria) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali, osserva: la ricorrente pone in evidenza nel proprio ricorso che contrariamente a quanto sostiene il direttore di gara, il calciatore BUSSOTTI FEDERICO, al momento dell’espulsione, non aveva alcuna intenzione di assumere comportamento minaccioso nei confronti dell’arbitro in quanto se avesse avuto intenzione di colpirlo, avrebbe potuto tranquillamente farlo in quanto non vi erano nelle vicinanze calciatorI che glielo avrebbero potuto impedire. Smentisce l’A.S.D. MIRTENSE che il proprio calciatore abbia proferito bestemmie ed ingiurie all’indirizzo dell’arbitro stesso. Chiede per tali motivi la reclamante, una rivisitazione della sanzione comminata al BUSSOTTI dal Giudice Sportivo. Dagli atti ufficiali in possesso di questo Organo di Giustizia Sportiva, pur non emergendo situazioni diverse dal quelle riportate nel referto arbitrale, questa Commissione può ragionevolmente ricondurre la sanzione entro limiti di minore gravità, dovendo rapportare la stessa alle effettive responsabilità del calciatore in questione. Tutto cio’ premesso e ritenuto DELIBERA Di accogliere il ricorso e per l’effetto riduce la squalifica del calciatore BUSSOTTI FEDERICO dal 30.11.2007 al 15.11.2007. La tassa reclamo si restituisce.
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