.COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°57 dell’8/11/2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ LATERA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.11.2007 A CARICO DEL CALCIATORE DINARELLI MARCO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 50 DEL 26.10.2007 (Gara: LATERA – CORCHIANO del 24.10.2007 – Coppa Italia Fase Regionale)
.COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N°57 dell’8/11/2007
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ LATERA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.11.2007 A CARICO DEL CALCIATORE DINARELLI MARCO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 50 DEL 26.10.2007
(Gara: LATERA – CORCHIANO del 24.10.2007 – Coppa Italia Fase Regionale)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe;
esaminati gli atti ufficiali, osserva: la Società LATERA pone in evidenza nel proprio ricorso che il calciatore DIANRELLI MARCO entrando a gamba tesa, colpiva ad un fianco l’avversario, che cadeva in terra ed immediatamente riprendeva a giocare. L’intervento del calciatore sicuramente è stato scomposto e fortuito. Lo stesso ha immediatamente, senza protestare, chiesto scusa all’avversario sia sul campo che a fine partita.
Chiede in conseguenza di ciò, la società LATERA, una rivisitazione della sanzione.
Alcune considerazioni esposte dalla reclamante sono, a parere di questa Commissione Disciplinare Territoriale, assumibili in quanto risultano dal referto arbitrale.
In considerazione di ciò, si può ragionevolmente ricondurre la sanzione entro limiti di minore gravità, pertanto
DELIBERA
Di accogliere il reclamo presentato dalla Società LATERA riducendo la squalifica del calciatore DINARELLI MARCO dal 30.11.2007 al 15.11.2007.
La tassa reclamo va incamerata.
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