.COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°57 dell’8/11/2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DEL SOCIETA’ MONTALTO CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER SEI GARE A CARICO DEL CALCIATORE TERZINI SIMONE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 44 DEL 18/10/07. ( Gara: Montalto Calcio – Cerveteri del 13/10/07 – Camp. ALLIEVI REG. )

.COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°57 dell’8/11/2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DEL SOCIETA' MONTALTO CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER SEI GARE A CARICO DEL CALCIATORE TERZINI SIMONE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 44 DEL 18/10/07. ( Gara: Montalto Calcio - Cerveteri del 13/10/07 - Camp. ALLIEVI REG. ) La Commissione Disciplinare; visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; osserva: La ricorrente ha invocato una riduzione della sanzione, deducendo che il calciatore Terzini, avrebbe calciato il pallone contro l'Arbitro, quale “gesto di stizza dettato dalla rabbia per l'espulsione ”. Tale richiesta non può essere accolta, in quanto la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo deve considerarsi del tutto congrua, ed anzi appena adeguata, rispetto al comportamento del giocatore, il quale, dopo essere stato espulso per i pesanti insulti rivolti all'Arbitro, con gesto di reazione ha raccolto il pallone da terra e lo ha poi calciato con rabbia contro lo stesso Direttore di gara, senza colpirlo, ma pur sempre ponendo in essere una condotta grave e pericolosa nei confronti di quest'ultimo. Tutto ciò premesso e ritenuto, DELIBERA di respingere il reclamo e, per l'effetto, conferma la squalifica del calciatore TERZINI SIMONE per sei gare. La tassa di reclamo va incamerata.
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