.COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°57 dell’8/11/2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ MILANO 90 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 15/1/2008 A CARICO DEL CALCIATORE DI NALLO FRANCO, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 17 DEL 18/10/07 ( Gara: Milano 90 – Spinaceto 70 del 13/10/07 – Camp. C5 “ C2 ” )

.COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°57 dell’8/11/2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA' MILANO 90 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 15/1/2008 A CARICO DEL CALCIATORE DI NALLO FRANCO, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 17 DEL 18/10/07 ( Gara: Milano 90 – Spinaceto 70 del 13/10/07 - Camp. C5 “ C2 ” ) La Commissione Disciplinare; visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; Considerato che le argomentazioni addotte dalla ricorrente, a sostegno della invocata riduzione della sanzione, possono ritenersi assumibili; che, in effetti, come ha precisato lo stesso Arbitro nel referto, il calciatore Di Nallo ha calciato il pallone verso il Direttore di gara “ in segno di protesta ” mentre contestualmente protestava in maniera plateale e a gran voce nei confronti di quest'ultimo, sicché deve escludersi ogni intento di natura aggressiva da parte del giocatore; che, pertanto, pur censurando il detto comportamento, andrà rivisitata la sanzione inflitta al calciatore Di Nallo, dovendo rapportare la stessa alle effettive sue responsabilità. Tutto ciò premesso e ritenuto, DELIBERA di accogliere il reclamo e, per l'effetto, riduce la squalifica del calciatore DI NALLO FRANCO dal 15 gennaio 2008 a cinque gare. La tassa di reclamo va restituita.
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