COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 21 del 08/11/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 7 – Reclamo U.LS. Carcarese avverso decisioni del Giudice Sportivo in ordine alla gara del Campionato di Prima Categoria Carcarese – Sant’Ampelio del 7.10.2007. C.U. n. 13 dell’11.10.2007

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 21 del 08/11/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 7 - Reclamo U.LS. Carcarese avverso decisioni del Giudice Sportivo in ordine alla gara del Campionato di Prima Categoria Carcarese - Sant'Ampelio del 7.10.2007. C.U. n. 13 dell'11.10.2007 Il Giudice Sportivo, accertato d’ufficio che l’U.L.S Carcarese aveva disatteso il disposto regolamentare che impone l’obbligo della presenza in campo, per la durata dell’intero incontro, di un calciatore nato dal 1.1.1987, con declaratoria apparsa sul Comunicato Ufficiale n. 13 dell’11 Ottobre 2007, infliggeva alla U.LS. Carcarese la punizione sportiva di perdita della gara Carcarese-Sant’Ampelio col risultato di 0-3. Avverso tale provvedimento propone reclamo l’U.L.S. Carcarese nel quale sostiene che i dirigenti e l’allenatore, in occasione delle due sostituzioni, si erano correttamente comportati e che fu l’arbitro a non consentire, contemporaneamente e contestualmente, entrambe le sostituzioni, che – così predisposte – avrebbero consentito la continuità della presenza di un calciatore nato dal 1.1.1987. Sostiene altresì che il tempo intercorso tra le due sostituzioni non fu di tre minuti, come riferito dall’arbitro, ma di soli quaranta secondi, durante i quali non è possibile accertare, “ma nemmeno ipotizzare, una situazione tale da favorire o avvantaggiare una squadra al punto di determinare le sorti di un risultato”. Invoca infine l’applicazione del disposto dell’art. 17 comma 4 del C.G.S. e conclude con la richiesta d’annullamento della decisione del Giudice Sportivo. Prima dell’inizio della fase dibattimentale l’avv. Michele Tomatis chiede ed ottiene dal Presidente del Collegio giudicante di potersi astenere dal giudizio, per motivi d’opportunità, essendo egli residente a Carcare ed avendo in passato ricoperto cariche dirigenziali nella soc. Carcarese, che, prima dell’attuale incarico federale, ha pure assistito, con incarico professionale, in procedimenti avanti gli Organi della Giustizia Sportiva. La Commissione, sentiti i rappresentanti della società reclamante, decide di non accogliere il reclamo. Di fatto l’impugnata decisione appare pienamente conforme alla norma che impone la presenza in campo, per l’intera durata della gara, di un calciatore nato dal 1.1.1987. Né si può imputare alla condotta dell’arbitro il non aver consentito le due sostituzioni in contemporanea e comunque, di tanto, la soc. Carcarese avrebbe dovuto lamentarsi con ricorso al Giudice Sportivo; né la fattispecie in esame può essere ricondotta ai casi previsti dall’art. 17 comma 4 del C.G.S. perché trattasi della violazione di una precisa norma regolamentare che, imponendo un obbligo, non ammette interpretazioni diverse. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare delibera di non accogliere il reclamo e dispone l’incameramento della tassa.
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