COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 21 del 08/11/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 10 – Reclamo U.S. Marassi Quezzi avverso la squalifica del calciatore Bruzzo Patrizio fino al 14.11.2007. Gara Marassi Quezzi – Ligorna del 9.10.2007 Coppa Liguria. C.U n. 16 del 18.10.2007

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 21 del 08/11/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 10 - Reclamo U.S. Marassi Quezzi avverso la squalifica del calciatore Bruzzo Patrizio fino al 14.11.2007. Gara Marassi Quezzi - Ligorna del 9.10.2007 Coppa Liguria. C.U n. 16 del 18.10.2007 La Commissione Disciplinare, • letto il reclamo dell’U.S. Marassi Quezzi avverso la decisione pubblicata sul C.U. n. 16 del 18.10.2007, con la quale il Giudice Sportivo ha inflitto la squalifica fino al 14.11.2007 al calciatore Bruzzo Patrizio con la seguente motivazione: “al rientro negli spogliatoi a fine gara si avvicinava all’arbitro minacciandolo in modo provocatorio”; • osservato che la Società si duole dell’eccessività della sanzione perché i fatti si sarebbero svolti in maniera diversa da come riferiti dall’arbitro, ipotizzando anche un possibile scambio di persona; • viste le risultanze ufficiali, ed accertato che i fatti si sono effettivamente svolti come sopra motivato dal primo giudice, ma altresì valutato che nel comportamento del Bruzzo non si ravvisano elementi di gravità tale da meritare la squalifica nella misura inflitta in primo grado che appare eccessiva; per questi motivi accoglie il reclamo come sopra proposto dall’U.S. Marassi Quezzi e per l’effetto, riduce la squalifica del calciatore dal 14 Novembre 2007 al 7 Novembre 2007. La tassa reclamo, addebitata in conto, va restituita.
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