COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N°45 del 07/11/2007 1.1. Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO J.R.V.S. ASCOLI “1966” avverso esito gara Risorgimento – J.R.V.S. Ascoli, del 13.10.2007 – Campionato Regionale Giovanissimi, girone “B”.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N°45 del 07/11/2007 1.1. Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO J.R.V.S. ASCOLI “1966” avverso esito gara Risorgimento – J.R.V.S. Ascoli, del 13.10.2007 – Campionato Regionale Giovanissimi, girone “B”. All’esito della gara indicata in epigrafe e terminata con il punteggio di 4 a 1, la società J.R.V.S. Ascoli ha proposto rituale reclamo adducendo che nell’occasione, nelle file della squadra avversaria, è stato schierato il calciatore Kouakou Makinde Bessie Andrick in posizione irregolare in quanto non ancora dodicenne. LA COMMISSIONE  letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;  udito in camera di consiglio il Giudice relatore;  rilevato che, secondo le vigenti disposizioni di cui al Com. Uff. n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico, possono prendere parte all’attività Giovanissimi i calciatori che abbiano compiuto anagraficamente il dodicesimo anno di età e che, anteriormente al 1° gennaio dell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva, non abbiano compiuto il quattordicesimo;  esperiti i necessari accertamenti presso l’Ufficio Tesseramento del Comitato Regionale Marche dai quali è emerso che il calciatore Kouakou Makinde Bessie Andrick, tesserato a favore dell’A.S.D. Risorgimento, è nato il 24 dicembre 1996 e quindi non aveva ancora compiuto il dodicesimo anno di età alla data dell’incontro de quo;  ritenuto che, nel caso in esame, versandosi nell’ipotesi di partecipazione alla gara di un atleta prima dell’età prevista per la competizione stessa, inferiore ai dodici anni - non subordinata, ai sensi dell’art. 34, comma 3, delle N.O.I.F., al rilascio di autorizzazione da parte del Comitato Regionale - non può essere inflitta la sanzione della perdita della gara perché non prevista dalle norme vigenti in materia;  ritenuto che della violazione di cui sopra debba comunque rispondere la Società ed il Dirigente accompagnatore ufficiale della squadra. P.Q.M. respinge il reclamo come sopra proposto dalla J.R.V.S. Ascoli “1966” e dispone incamerarsi la relativa tassa. Commina altresì la sanzione dell’inibizione per giorni quindici al sig. Tartabini Antonio, nell’occasione dirigente accompagnatore ufficiale della squadra, e dell’ammenda di € 200,00 (duecento/00) all’A.S.D. Risorgimento.
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