COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N°45 del 07/11/2007 1.1. Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. FLAMMINI PASQUALE, DAVAGNI MARCO E DELL’A.S.D. VILLA PIGNA.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N°45 del 07/11/2007 1.1. Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. FLAMMINI PASQUALE, DAVAGNI MARCO E DELL’A.S.D. VILLA PIGNA. Con provvedimento del 12 settembre 2007 il Procuratore Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione i soggetti indicati in epigrafe per rispondere: • Flammini Pasquale della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del Codice di giustizia sportiva per aver permesso al sig. Davagni Marco di svolgere l’attività di allenatore e per aver permesso che il sig. Tarli Rossano cooperasse con il medesimo Davagni per la conduzione tecnica della squadra, nonostante quest’ultimo fosse tesserato nella medesima stagione sportiva 2006/2007 per altra società; • Davagni Marco della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del Codice di giustizia sportiva per aver svolto attività di allenatore, in assenza di abilitazione del Settore Tecnico, in favore della Società per la quale era tesserato quale Vice-presidente, nonché per essersi avvalso, nello svolgimento di tale attività di fatto, della collaborazione del Tarli Rossano, nonostante quest’ultimo fosse tesserato nella medesima stagione sportiva 2006/2007 per altra Società; • l’A.S.D. Villa Pigna, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, per la violazione ascritta al proprio Presidente ed al proprio Vice-presidente, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del Codice di giustizia sportiva. Con nota del 10 ottobre 2007 questa Commissione, ai sensi dell’art. 30, comma 8, del Codice di giustizia sportiva, preliminarmente accertata l’avvenuta notificazione dell’atto di contestazione degli addebiti alle parti a cura della Procura Federale, ha disposto la notificazione dell’avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, fissata per il giorno 5 novembre 2007, con l’avvertimento che gli atti sarebbero rimasti depositati nei termini di legge potendo le parti, entro tali termini, prenderne visione, richiederne copie e presentare memorie ed istanze e quant’altro ritenuto utile ai fini della difesa. Alla riunione di trattazione come sopra fissata erano presenti: il rappresentante della Procura Federale della F.I.G.C. ed il legale di fiducia delle parti deferite. All’inizio del dibattimento, il difensore dei deferiti ha proposto per tutti loro istanza di applicazione di sanzioni ai sensi dell’art. 23 del Codice di giustizia sportiva, sulle quali ha espresso il proprio consenso il rappresentante della Procura Federale. A seguito di tali istanze, la Commissione ha adottato la seguente ORDINANZA “La Commissione Disciplinare Territoriale del Comitato Regionale Marche, premesso • che, con atto del 12 settembre 2007, il Procuratore Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione: 1) Flammini Pasquale; 2) Davagni Marco; 3) A.S.D. Villa Pigna, per rispondere: - Flammini Pasquale della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del Codice di giustizia sportiva per aver permesso al sig. Davagni Marco di svolgere l’attività di allenatore e per aver permesso che il sig. Tarli Rossano cooperasse con il medesimo Davagni per la conduzione tecnica della squadra, nonostante quest’ultimo fosse tesserato nella medesima stagione sportiva 2006/2007 per altra società; - Davagni Marco della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del Codice di giustizia sportiva per aver svolto attività di allenatore, in assenza di abilitazione del Settore Tecnico, in favore della Società per la quale era tesserato quale Vice-presidente, nonché per essersi avvalso, nello svolgimento di tale attività di fatto, della collaborazione del Tarli Rossano, nonostante quest’ultimo fosse tesserato nella medesima stagione sportiva 2006/2007 per altra Società; - l’A.S.D. Villa Pigna, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, per le violazioni ascritte al proprio Presidente ed al proprio Vice-presidente, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del Codice di giustizia sportiva; • che, all’inizio del dibattimento, tutti i deferiti hanno proposto istanza di applicazione di sanzioni ai sensi dell’art. 23 Cgs; • che su tali istanze ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visti - l’art. 23, comma 1, del Cgs, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale, prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone le specie e la misura; - l’art. 23, comma 2, del Cgs, secondo il quale l’organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato - che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue; - che, in particolare, le sanzioni sono state così determinate: - Flammini Pasquale: sanzione base 4 mesi di inibizione, diminuita, in applicazione dell’art. 23 del Cgs, a mesi uno; - Davagni Marco: sanzione base 4 mesi di inibizione, diminuita, in applicazione dell’art. 23 del Cgs, a mesi uno e giorni quindici; - A.S.D. Villa Pigna: sanzione base € 1.000,00, diminuita, in applicazione dell’art. 23 del Cgs, ad € 350,00 (trecentocinquanta/00); dispone l’applicazione delle seguente sanzioni: - Flammini Pasquale: mesi uno di inibizione; - Davagni Marco: mesi uno e giorni quindici di inibizione; - A.S.D. Villa Pigna: ammenda di € 350,00 (trecentocinquanta/00).” Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per le comunicazioni di rito di cui all’art. 35, 4° comma, del Codice di giustizia sportiva.
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