COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 18 del 1 Novembre 2007 1.2. Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo della Società CENTALLO in riferimento alla regolarità della gara SAVIGLIANESE – CENTALLO del 30.9.2007 valida per il Campionato di Promozione – Girone C

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 18 del 1 Novembre 2007 1.1. Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo della Società CENTALLO in riferimento alla regolarità della gara SAVIGLIANESE – CENTALLO del 30.9.2007 valida per il Campionato di Promozione – Girone C La Commissione Disciplinare, composta dai sigg PAVARINI avv. Paolo (presidente), REPETTI avv. Alfredo (vice presidente), CAMPAGNA avv. Flavio (consigliere estensore), alla presenza del sig. BERTOLDO Alberto, rappresentante degli arbitri, ha esaminato il ricorso in oggetto alla riunione del 26 ottobre 2007. Il reclamo in oggetto con il quale la Società CENTALLO chiede la non omologazione della gara in questione è manifestamente infondato e deve essere respinto. Il ragionamento della ricorrente a sostegno della propria richiesta è francamente curioso: ad opinione della predetta la circostanza che la CAF abbia accolto, annullando la decisione del giudice di prima istanza, il ricorso relativo alla gara con la Santenese (precedente quella che qui interessa) accertando la regolare posizione del giocatore Armando Moreno in quella partita avrebbe efficacia anche sulla partita in parola poiché a causa della decisione del giudice di primo grado, poi annullata, la soc. Centallo non ha schierato il giocatore Armando Moreno nella gara con la Saviglianese. Dimentica la ricorrente che le decisioni del giudice sportivo (in tutte le sue composizioni) sono immediatamente esecutive ed i ricorsi non hanno effetto sospensivo, salvo i casi espressamente previsti dalla normativa. P.Q.M. la Commissione Disciplinare, delibera di respingere il ricorso della società A.S. CENTALLO. Pone a carico della soc. A.S. CENTALLO la tassa di reclamo.
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