COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 18 del 1 Novembre 2007 1.1. Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo del G.S.D. VOLPIANO avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n. 16 del 18/10/2007, in ordine ai provvedimenti disciplinari dallo stesso adottati per i fatti occorsi in occasione dell’incontro VOLPIANO – SAN MAURO disputato in data 13/10/07 nell’ambito del Campionato Juniores Regionali
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 18
del 1 Novembre 2007
1.1. Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo del G.S.D. VOLPIANO avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n. 16 del 18/10/2007, in ordine ai provvedimenti disciplinari dallo stesso adottati per i fatti occorsi in occasione dell’incontro VOLPIANO - SAN MAURO disputato in data 13/10/07 nell’ambito del Campionato Juniores Regionali
Il G.S.D. VOLPIANO ha proposto reclamo a questa Commissione Disciplinare in relazione alle sanzioni disciplinari inflitte dal Giudice Sportivo nel Comunicato in epigrafe indicato, richiedendone il riesame nel merito.
Rilevata la tempestività del reclamo ed esaminati tutti gli atti a disposizione, la Commissione Disciplinare ritiene di dover confermare integralmente il provvedimento del Giudice Sportivo, per le ragioni di seguito evidenziate.
Con riferimento alla squalifica nei confronti di MAURIZIO ROVATI, le doglianze del reclamante appaiono prive di pregio, in quanto contrastate dalle risultanze del referto arbitrale che, come è noto fa piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, in forza del disposto dell’art. 35, comma 1.1., C.G.S..
Non solo, le dichiarazioni dell’arbitro sull’episodio in contestazione, oltre ad essere chiare e sintetiche, paiono coerenti e prive di riferimenti o “colorature” maliziose, sicché l’affermazione del reclamante secondo cui le stesse parrebbero “del tutto gratuite” è del tutto inconferente.
Quanto alla possibilità di dimostrare la veridicità della ricostruzione dei fatti riportata nel reclamo mediante l’indicazione di decine di testimoni, infine, è appena il caso di sottolineare che l’omessa allegazione dei nominativi degli stessi costituisce una omissione non sanabile da parte di questa Commissione.
Da ultimo, per quanto riguarda la sanzione della perdita della gara inflitta alla società ricorrente ai sensi dell’art. 17, comma 1, C.G.S., questa Commissione ritiene che il Giudice Sportivo abbia fatto corretta applicazione della prima parte della norma richiamata, considerato che il malore dell’arbitro e la conseguente interruzione della partita sono stati provocati proprio dal comportamento violento inqualificabile di MAURIZIO ROVATI.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare, delibera di confermare integralmente i provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società reclamante e pubblicati nel Comunicato Ufficiale n. 16 del 18/10/2007 e di omologare l’incontro con il seguente risultato: VOLPIANO - SAN MAURO 0 - 3.
In seguito al rigetto del presente reclamo, si dispone l’incameramento della relativa tassa pari ad € 130,00, con addebito della stessa sul conto corrente della ricorrente.
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