COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 18 del 1 Novembre 2007 1.1. Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Ricorso della A.S.D. OLYMPIC avverso il provvedimento del Giudice Sportivo pubblicato sul comunicato ufficiale di codesto Comitato Regionale n. 12 del 27.9.2007, con il quale veniva comminata la squalifica sino al 31.3.2008 al giocatore BORELLI Luca (gara B.V.S. – OLYMPIC del 22.9.2007 – Campionato Juniores Provinciale girone B)

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 18 del 1 Novembre 2007 1.1. Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Ricorso della A.S.D. OLYMPIC avverso il provvedimento del Giudice Sportivo pubblicato sul comunicato ufficiale di codesto Comitato Regionale n. 12 del 27.9.2007, con il quale veniva comminata la squalifica sino al 31.3.2008 al giocatore BORELLI Luca (gara B.V.S. - OLYMPIC del 22.9.2007 - Campionato Juniores Provinciale girone B) Con il ricorso in oggetto società Olympic richiede una riduzione della sanzione comminata al proprio tesserato sig. Borelli Luca, motivando tale richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti dalla quale emergerebbe l’involontarietà dell’atto violento compiuto dal proprio tesserato, che non si sarebbe neanche accorto di avere colpito il direttore di gara; adduceva altresì la ricorrente che tale gesto sarebbe stato determinato dallo spavento del giocatore, colpito al basso ventre in uno scontro di gioco, avendo il medesimo recentemente subito un intervento ai testicoli. Questa Commissione, letto il rapporto arbitrale ed il supplemento di rapporto, sentita la società ricorrente che ne ha fatto rituale richiesta, esprime le seguenti considerazioni. Dalla documentazione ufficiale di gara emerge che il sig. Borrelli, sul finire dell’incontro, sferrava all’arbitro un calcio al polpaccio destro che gli procurava forte dolore costringendolo a rientrare negli spogliatoi zoppicando; nel supplemento di rapporto l’arbitro precisava che il calcio gli era stato sferrato da dietro e che il dolore persisteva per un paio di giorni e si alleviava il giorno successivo. Premesso anzitutto che il fatto che l’arbitro fosse stato assistito durante l’incontro dal massaggiatore della società Olympic per dolori alle gambe non può escludere il collegamento tra il calcio ricevuto dal sig. Borelli e la persistenza del dolore, non pare che la descrizione dei fatti contenuta nel rapporto arbitrale consenta l’insorgenza di dubbi in ordine all’intenzonalità del gesto violento compiuto ai danni del direttore di gara; invero il ricorso appare sul punto anche contraddittorio, in quanto se davvero il gesto del sig. Borelli fosse stato involontario o non intenzionale, non si vede per quale ragione la ricorrente avrebbe dovuto evidenziare il compimento di grossolani errori di arbitraggio. Anche il fatto che il giocatore squalificato avrebbe subito un recente intervento ai testicoli, non può essere considerata una circostanza attenuante, se si considera che l’intervento risale ad oltre tre anni addietro. Non v’è dubbio pertanto che la gravità della condotta del giocatore Borelli Luca e le conseguenze del gesto violento dallo stesso compiuto, delle quali vi è prova documentale, giustifichino l’entità della sanzione così come statuita dal Giudice Sportivo. Per tali motivi la commissione disciplinare RESPINGE il ricorso della A.S.D. OLYMPIC, con conseguente addebito alla ricorrente della tassa di reclamo di € 130,00 che non risulta versata.
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