COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 19 del 8 Novembre 2007 1.1. Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Ricorso della Società LIBARNA CALCIO avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 16 del 1810 7 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta in riferimento alla gara LIBARNA – ACQUI del 1310 7 Campionato Juniores Regionale – Girone H
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 19
del 8 Novembre 2007
1.1. Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale
Ricorso della Società LIBARNA CALCIO avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 16 del 1810 7 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta in riferimento alla gara LIBARNA – ACQUI del 1310 7 Campionato Juniores Regionale - Girone H
Seduta del 2610 7. Componenti: avv. Paolo Pavarini – Presidente, relatore – avv. Flavio Campagna,- avv. Luca Giabardo. Alla presenza del rappresentante A.I.A. sig. Bertoldo.
Con ricorso inviato in data 24102007 la Società LIBARNA si duole dell’inibizione fino al 1711 7 inflitta col provvedimento indicato in oggetto all’allenatore sig. MARLETTA Fabio.
Tuttavia l’esame nel merito è precluso in ragione di quanto disposto dall’art. 45 comma 3 lett. b) nuovo C.G.S. (in vigore dall’17 7) che fra i provvedimenti disciplinari non impugnabili include: “ l’inibizione per dirigenti ovvero squalifica per tecnici e massaggiatori fino a un mese”.
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare dichiara
INAMMISSIBILE
il reclamo in oggetto e la società LIBARNA tenuta al pagamento della relativa tassa pari ad € 130 che non risulta versata.
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