COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 19 del 8 Novembre 2007 1.1. Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Ricorso della Società G.A.R. REBAUDENGO in relazione alla gara G.A.R. REBAUDENGO – SPORTSUD 75 del 14102007, Campionato di Seconda Categoria Girone G
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 19
del 8 Novembre 2007
1.1. Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale
Ricorso della Società G.A.R. REBAUDENGO in relazione alla gara G.A.R. REBAUDENGO - SPORTSUD 75 del 14102007, Campionato di Seconda Categoria Girone G
Seduta del 2610 7. Componenti: avv. Paolo Pavarini – Presidente, relatore – avv. Flavio Campagna,- avv. Luca Giabardo. Alla presenza del rappresentante A.I.A. sig. Bertoldo.
Con ricorso inviato in data 2210 7 la Società G.A.R. REBAUDENGO interpone reclamo per irregolare posizione del giocatore COJANA Florin Adrian schierato dalla società avversaria nella gara in oggetto.
Sostiene la Società ricorrente che il suddetto calciatore non poteva prendere parte alla gara in quanto non in regola col tesseramento.
Come risulta da nota dell’Ufficio Tesseramenti del 2410 7, il COJANA è tesserato per la società SPORT SUD 75, ma solo a far data dal 1910 7 e pertanto il 1410 7, giorno della partita non era in regola col tesseramento.
Si rileva, altresì, che il COJANA, essendo incluso nella distinta relativa alla gara in oggetto con il n. 9, vi ha effettivamente preso parte
La società ricorrente ha ritualmente inviato copia del reclamo alla società avversaria che non ha fatto pervenire controdeduzioni.
Alla luce di quanto esposto il ricorso in oggetto deve essere accolto e pertanto la Commissione Disciplinare
DELIBERA
come segue:
- alla società A.C. SPORTSUD viene inflitta la sanzione della perdita della gara con il seguente risultato:
G.A.R. REBAUDENGO - SPORT SUD 3 – 0
- al giocatore COJANA Florin Adrian viene inflitta la sanzione della SQUALIFICA per una giornata
- al dirigente accompagnatore della società. SPORTSUD sig. NISI Giovanni viene inflitta la sanzione dell’INIBIZIONE fino al 3112008;
- alla società medesima viene inflitta la sanzione dell’AMMENDA per € 150
- Nulla si delibera in ordine alla tassa di reclamo che non risulta versata.
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