COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 19 del 8 Novembre 2007 1.1. Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo della A.S.D EUROSPORTMANAGER avente ad oggetto la posizione irregolare del giocatore MARTANI Claudio in occasione dell’incontro JUNIOR SAN GAUDENZIO – EUROSPORTMANAGER disputato in data 14/10/2007, nell’ambito del campionato di III categoria, girone unico, organizzato dalla Delegazione Provinciale di Novara

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 19 del 8 Novembre 2007 1.1. Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo della A.S.D EUROSPORTMANAGER avente ad oggetto la posizione irregolare del giocatore MARTANI Claudio in occasione dell’incontro JUNIOR SAN GAUDENZIO - EUROSPORTMANAGER disputato in data 14/10/2007, nell’ambito del campionato di III categoria, girone unico, organizzato dalla Delegazione Provinciale di Novara In seguito alla disputa della gara indicata in oggetto l’A.S.D EUROSPORTMANAGER ha proposto reclamo alla Commissione Disciplinare, rilevando la posizione irregolare del giocatore MARTANI Claudio, schierato in campo dalla squadra avversaria nonostante non avesse mai scontato la squalifica per una giornata allo stesso comminata al termine del campionato 2006/2007, con il comunicato ufficiale n. 45 pubblicato il 10/5/07 dall’allora Comitato Provinciale di Novara. A tal fine il ricorrente evidenzia che il giocatore citato, svincolato dalla suddetta società al termine dello scorso campionato, sarebbe stato nuovamente tesserato per la medesima squadra solo qualche giorno prima della partita di cui all’oggetto, con la conseguenza che il MARTANI Claudio non avrebbe potuto scontare in precedenza la squalifica de qua. Con le proprie contro deduzioni l’A.S.D. JUNIOR SAN GAUDENZIO contesta tale assunto, precisando che il MARTANI Claudio venne nuovamente tesserato dalla stessa società con decorrenza 6/10/2007, come comprovato dalla copia del modello di tesseramento e dalla ricevuta della raccomandata inviata all’ufficio tesseramenti, con la conseguenza che la squalifica in questione sarebbe stata dallo stesso già scontata in occasione dell’incontro con la PRO GHEMMESE disputato in data 7/10/2007. Sulla scorta degli accertamenti effettuati presso l’ufficio tesseramenti è emerso tuttavia che, contrariamente a quanto affermato dall’A.S.D. JUNIOR SAN GAUDENZIO, in allegato alla raccomandata effettivamente inviata nella data indicata venne rinvenuto il solo modulo per il tesseramento di GENNARI Iglis e non anche quello di MARTANI Claudio. Tutto ciò premesso, rilevato che a tutt’oggi il sig. MARTANI Claudio non risulta tesserato per alcuna società e che così stando le cose egli non avrebbe dovuto in ogni caso prendere parte alla gara disputata con l’EUROSPORTMANAGER, P.Q.M. la Commissione Disciplinare, accoglie il reclamo presentato dall’A.S.D EUROSPORTMANAGER in relazione alla posizione irregolare del giocatore MARTANI Claudio, con riferimento all’incontro A.S.D JUNIOR SAN GAUDENZIO - A.S.D. EUROSPORTMANAGER disputato il 14/10/07 e per l’effetto dispone: - l’omologazione della gara di cui all’oggetto con il presente risultato: A.S.D JUNIOR SAN GAUDENZIO - A.S.D. EUROSPORTMANAGER 0-3 - l’inibizione sino al 8/02/08 del sig. ROVA Marco G., dirigente accompagnatore dell’A.S.D JUNIOR SAN GAUDENZIO; - l’applicazione dell’ammenda di € 150 a carico dell’ A.S.D JUNIOR SAN GAUDENZIO. Nulla si dispone in merito alla tassa di reclamo che non risulta dovuta per le ragioni esposte in motivazione.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it