COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 19 del 8 Novembre 2007 1.1. Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Ricorso della Società PRO GHEMME avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 15 del 25102007 della Delegazione Provinciale di Novara, in relazione alla gara PRO GHEMME – AMATORI GRANOZZESE disputata in data 21102007, Campionato di III Categoria Girone Unico

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 19 del 8 Novembre 2007 1.1. Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Ricorso della Società PRO GHEMME avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 15 del 25102007 della Delegazione Provinciale di Novara, in relazione alla gara PRO GHEMME – AMATORI GRANOZZESE disputata in data 21102007, Campionato di III Categoria Girone Unico Seduta del 2117. Componenti: avv. Paolo Pavarini – Presidente, relatore – avv. Ezio Scaramozzino - avv. Luca Giabardo. Alla presenza del rappresentante A.I.A. cav. Alberto Bertoldo. Con ricorso inviato in data 26102007 la Società PRO GHEMME si duole del provvedimento con cui il Giudice Sportivo ha sanzionato con la squalifica per quattro gare il giocatore BIANCO Sebastiano e ne chiede la riduzione. La società ricorrente, sostiene che la sanzione è eccessiva rispetto alla gravità della condotta del BIANCO, il quale si sarebbe semplicemente reso responsabile di un fallo di reazione colpendo con un calcio sulle gambe un avversario che lo aveva attinto al volto con una gomitata volontaria. Viceversa, non vi sarebbe stato alcun inseguimento né alcun calcio al fianco o alla schiena. Anzi, comminata l’espulsione, il BIANCO, consapevole della propria scorrettezza si sarebbe disciplinatamente recato negli spogliatoi senza protestare o tenere comportamenti irriguardosi nei confronti del direttore di gara. Il ricorso è infondato e non merita accoglimento. Giova preliminarmente ricordare che, nel giudizio sportivo il referto arbitrale costituisce piena prova e non può essere disatteso da semplici dichiarazioni di diverso tenore (Art.. 35 C.G.S in vigore dall’117). Nel caso di specie, il rapporto del direttore di gara riferisce in modo puntuale e preciso che il BIANCO per reazione in seguito a un fallo, inseguiva un avversario e lo colpiva con un calcio da dietro all’altezza del fianco. Ciò che rileva, quindi, non è tanto la platealità dell’inseguimento, quanto il carattere violento della reazione considerato che il fallo subito dal BIANCO, presumibilmente, non aveva le caratteristiche descritte nel ricorso non risultando da referto alcun contestuale provvedimento disciplinare a carico di giocatori dell’AMATORI GRANOZZESE.. Proprio in considerazione della natura di reazione della condotta del calciatore della PRO GHEMME, è stato inflitto il minimo della sanzione previsto per i comportamenti violenti dall’art. 19 lett. c) C.G.S. e, pertanto, la squalifica per quattro gare merita piena conferma. Per questi motivi la Commissione Disciplinare, RIGETTA il reclamo della Società PRO GHEMME dichiarando la medesima tenuta al pagamento della tassa di reclamo pari ad € 130 che non risulta versata.
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