COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it t e sul Comunicato Ufficiale N° 24 del 31/10/2007 1.3. Decisioni della Commissione Disciplinare PERSONALE – DIRIGENTE COPPOLA NICOLO’ DELLA SOCIETA’ ADELKAM – (TP) – (Inibizione fino al 25.11.2007 – GARA: ADELKAM – CALCIO SICILIA del 14.10.2007 CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALI GIR.”A”) – C.U. n. 15 S.G.S. del 25.10.2007 – Proc. n. 05/B

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 24 del 31/10/2007 1.1. Decisioni della Commissione Disciplinare PERSONALE - DIRIGENTE COPPOLA NICOLO’ DELLA SOCIETA’ ADELKAM – (TP) – (Inibizione fino al 25.11.2007 – GARA: ADELKAM – CALCIO SICILIA del 14.10.2007 CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALI GIR.”A”) – C.U. n. 15 S.G.S. del 25.10.2007 – Proc. n. 05/B Con rituale ricorso personale, il Sig. Coppola Nicolò, Dirigente della Società Adelkam, si è opposto al provvedimento della inibizione sino al 25.11.2007, determinata a suo carico dal G.S. di primo grado e pubblicato nel C.U. n. 15, pubblicato dal S.G.S. il 25.10.2007; Nel merito il Sig. Coppola, contesta la dichiarazione resa dall’arbitro in ordine al suo presunto comportamento irregolare sostenendo di non essersi assolutamente reso protagonista dei comportamenti offensivi ed antisportivi posti a suo carico, dal momento che all’atto degli incidenti denunciati si trovava ben distante dalla zona delle panchine; Questa Commissione Disciplinare, letti gli atti ufficiali, rileva tuttavia che il Direttore di gara nel proprio referto, che gode di fede privilegiata, cita espressamente il nominativo del Sig. Coppola Nicolò quale protagonista delle minacce e degli insulti ricevuti; Le difese del Sig. Coppola Nicolò devono dunque essere rigettate; Considerato tuttavia che gli atti irregolari sono stati contenuti in proteste e offese vivaci solo labiali, senza degenerare in atti di violenza di alcun tipo; P.Q.M. DELIBERA: Di determinare al 15.11.2007 la inibizione a carico del Sig. Coppola Nicolò, Dirigente Società Adelkam; Senza addebito di tassa.
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