COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 52 DEL 13 NOVEMBRE 2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 24 della società A.S.D. MILETO 1986 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 42 del 24.10.2007 (DUE punti di penalizzazione, squalifica del campo di gioco fino al 30.04.2008, ammenda di € 1000,00, inibizione Sig. VARDARO Domenico fino al 24.10.2012).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 52 DEL 13 NOVEMBRE 2007
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
RECLAMO N. 24 della società A.S.D. MILETO 1986
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n°
42 del 24.10.2007 (DUE punti di penalizzazione, squalifica del campo di gioco fino al 30.04.2008, ammenda di € 1000,00,
inibizione Sig. VARDARO Domenico fino al 24.10.2012).
LA COMMISSIONE TERRITORIALE
Letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentito il rappresentante della società reclamante,
rilevato che dal rapporto del direttore di gara risultano in maniera chiara ed inequivoca i fatti accertati dal Giudice Sportivo
Territoriale peraltro confermati nel loro accadimento nello stesso reclamo, dove vengono solo contestati l’entità delle conseguenze
lesive subite dall’arbitro, il numero dei partecipanti all’aggressione e la responsabilità del dirigente Vardaro Domenico;
che appaiono senz’altro congrue ed adeguate le sanzioni inflitte dal primo giudice a carico della società e del suo tesserato;
P.Q.M.
rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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