COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 52 DEL 13 NOVEMBRE 2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 26 della società A.S. PENTONE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n° 17 del 24.10.2007 (Ammenda di € 70,00, squalifica calciatore PRISTERA’ Angelo fino al 30.04.2008, squalifica calciatore FRATTO Salvatore fino al 15.03.2008).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 52 DEL 13 NOVEMBRE 2007
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
RECLAMO N. 26 della società A.S. PENTONE
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato
Ufficiale n° 17 del 24.10.2007 (Ammenda di € 70,00, squalifica calciatore PRISTERA’ Angelo fino al 30.04.2008, squalifica
calciatore FRATTO Salvatore fino al 15.03.2008).
LA COMMISSIONE TERRITORIALE
Letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentito il rappresentante della società reclamante;
rilevato preliminarmente che l’ordinamento disciplinare sportivo pone il referto arbitrale quale fonte privilegiata di prova che non può
essere disattesa per negazione degli incolpati;
rilevato che dal rapporto del direttore di gara risulta in maniera chiara ed inequivoca che nel corso del 2° tempo il calciatore Pristerà
Angelo scagliava contro l’arbitro della terra che lo colpiva al volto;
che, a fine gara, il calciatore Fratto Salvatore dopo essersi tolto la maglia teneva un comportamento offensivo, minaccioso e violento
nei confronti del direttore di gara che subiva la pressione della mano sul volto;
ritenuto, altresì, che risulta accertato il comportamento ingiurioso tenuto, a fine gara, dai sostenitori della società reclamante;
considerato che le sanzioni inflitte dal primo giudice sono congrue ed adeguate;
P.Q.M.
rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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