COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 52 DEL 13 NOVEMBRE 2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 28 della società L.C. NUOVA GIOIESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 47 del 31.10.2007 (Squalifica calciatore DE MAIO Francesco per TRE gare).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 52 DEL 13 NOVEMBRE 2007
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
RECLAMO N. 28 della società L.C. NUOVA GIOIESE
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n°
47 del 31.10.2007 (Squalifica calciatore DE MAIO Francesco per TRE gare).
Con ricorso del 06.11.2007 la società Nuova Gioiese ha reclamato il provvedimento del Giudice Sportivo Territoriale deducendo che
la squalifica inflitta al calciatore De Maio Francesco è sproporzionata rispetto a quanto realmente accaduto;
Concludeva chiedendo, comunque, una riduzione delle sanzione.
LA COMMISSIONE TERRITORIALE
Letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
Rilevato preliminarmente che l’ordinamento disciplinare sportivo pone il referto arbitrale quale fonte privilegiata di prova che non può
essere disattesa per negazione degli incolpati;
che, per quanto attiene la squalifica al calciatore De Maio Francesco, la sanzione deve essere confermata considerato che lo stesso
si è reso responsabile di comportamento ingiurioso e minaccioso nei confronti dell’arbitro a fine gara;
P.Q.M.
rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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