COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 39 del 15 novembre 2007 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO MONTECORVINO ROVELLA – GARA MONTECORVINO ROVELLA / ATL.SOCCER DEL 29.09.2007 – 1^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 39 del 15 novembre 2007 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO MONTECORVINO ROVELLA – GARA MONTECORVINO ROVELLA / ATL.SOCCER DEL 29.09.2007 – 1^ CAT. La C.D., esaminati gli atti ufficiali del fascicolo, letto il reclamo ritualmente proposto dalla società Montecorvino Rovella per la gara in epigrafe, relativa alla presunta posizione irregolare del calciatore Serafino Michele, nato il 21.10.1982, della società Atletico Soccer; acquisita l’attestazione dell’Ufficio Tesseramento, rileva che il reclamo è infondato. Invero, il calciatore Serafino Michele, n. 21.10.1982, nell’ultima gara di Campionato di Seconda Categoria, 3M Olimpica / Atletico Soccer del 20.4.2007,veniva sanzionato, quale calciatore espulso dal campo, dal Giudice Sportivo, con una giornata di squalifica, come dal C.U. n. 104 del 24.5.2007, pagina 2643. Nel corso del Campionato 2007/2008, con decorrenza dall’1/7/2007, è stato trasferito alla società Faiano, partecipante al Campionato di Promozione e, successivamente, con decorrenza dal 20.09.2007, veniva trasferito, con lista di svincolo, nuovamente alla società Atletico Soccer. Pertanto, il calciatore in questione, non inserito e non utilizzato nella gara del Campionato di Promozione, V.Mazzola Coperchia / Faiano, del 15.09.2007. Di conseguenza, egli ha scontato la sanzione a proprio carico ed aveva pieno titolo per prendere legittimamente parte alla gara in esame. P.Q.M. DELIBERA di respingere il reclamo della società Montecorvino Rovella; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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