COMITATO REGIONALE EMILIA ROMANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°20 del 14/11/2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO DI I^ CATEGORIA 39 RECLAMO PROPOSTO DA A.C.VIRTUS TRE VILLAGGI avverso squalifica per 4 giornate calc.MINOTTI ROBERTO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 18 del 31.10.2007 gara VIRTUS TRE VILLAGGI – DELFINI RIMINI del 28.11.2007
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°20 del 14/11/2007
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
CAMPIONATO DI I^ CATEGORIA
39 RECLAMO PROPOSTO DA A.C.VIRTUS TRE VILLAGGI
avverso squalifica per 4 giornate calc.MINOTTI ROBERTO
delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 18 del 31.10.2007
gara VIRTUS TRE VILLAGGI – DELFINI RIMINI del 28.11.2007
L’A.C.VIRTUS TRE VILLAGGI ricorre avverso il sopra indicato provvedimento significando che, alla notifica del
provvedimento di espulsione (per aver toccato il pallone con le mani, fuori dell’area di rigore) “il calc.MINOTTI ha
espresso le proprie ragioni senza offese né minacce, ed è rientrato in campo solo per scambiare la propria maglia con
un compagno, in quanto le nostre sostituzioni erano terminate e non era più disponibile altra maglia da portiere”. “E’
pur vero che l’atteggiamento del MINOTTI, anche perché convinto di avere toccato la palla con il petto e al limite
dell’area, non è stato poi irreprensibile e, nella concitazione del momento, non è da escludere che si sia lasciato uscire
delle espressioni improprie”. Credendo che si sia trattato solo di una reazione spropositata, chiede una riduzione della
sanzione.
La Commissione,
- visti gli atti ufficiali;
- atteso che l’arbitro, sentito a chiarimenti, ha precisato che il calc.MINOTTI, dopo la
comunicazione del provvedimento di espulsione per avere intercettato il pallone con le mani fuori dell’area di rigore, gli si
avvicinava sino a sfiorare il suo naso con il proprio, protestando ed offendendolo, reiterando le offese nell’abbandonare il
terreno di gioco;
- ritenuto che il disdicevole comportamento messo in atto dal calc.MINOTTI, possa, comunque, essere
punito con una sanzione più contenuta,
d e l i b e r a
- di ridurre a 3 le giornate di squalifica del calc.MINOTTI ROBERTO.
Nulla dispone per la tassa, non versata.
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