COMITATO REGIONALE EMILIA ROMANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°20 del 14/11/2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO DI I^ CATEGORIA 39 RECLAMO PROPOSTO DA A.C.VIRTUS TRE VILLAGGI avverso squalifica per 4 giornate calc.MINOTTI ROBERTO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 18 del 31.10.2007 gara VIRTUS TRE VILLAGGI – DELFINI RIMINI del 28.11.2007

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°20 del 14/11/2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO DI I^ CATEGORIA 39 RECLAMO PROPOSTO DA A.C.VIRTUS TRE VILLAGGI avverso squalifica per 4 giornate calc.MINOTTI ROBERTO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 18 del 31.10.2007 gara VIRTUS TRE VILLAGGI – DELFINI RIMINI del 28.11.2007 L’A.C.VIRTUS TRE VILLAGGI ricorre avverso il sopra indicato provvedimento significando che, alla notifica del provvedimento di espulsione (per aver toccato il pallone con le mani, fuori dell’area di rigore) “il calc.MINOTTI ha espresso le proprie ragioni senza offese né minacce, ed è rientrato in campo solo per scambiare la propria maglia con un compagno, in quanto le nostre sostituzioni erano terminate e non era più disponibile altra maglia da portiere”. “E’ pur vero che l’atteggiamento del MINOTTI, anche perché convinto di avere toccato la palla con il petto e al limite dell’area, non è stato poi irreprensibile e, nella concitazione del momento, non è da escludere che si sia lasciato uscire delle espressioni improprie”. Credendo che si sia trattato solo di una reazione spropositata, chiede una riduzione della sanzione. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - atteso che l’arbitro, sentito a chiarimenti, ha precisato che il calc.MINOTTI, dopo la comunicazione del provvedimento di espulsione per avere intercettato il pallone con le mani fuori dell’area di rigore, gli si avvicinava sino a sfiorare il suo naso con il proprio, protestando ed offendendolo, reiterando le offese nell’abbandonare il terreno di gioco; - ritenuto che il disdicevole comportamento messo in atto dal calc.MINOTTI, possa, comunque, essere punito con una sanzione più contenuta, d e l i b e r a - di ridurre a 3 le giornate di squalifica del calc.MINOTTI ROBERTO. Nulla dispone per la tassa, non versata.
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