COMITATO REGIONALE EMILIA ROMANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°20 del 14/11/2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA A.C.MONTEFIORINO avverso squalifica per 2 giornate calc.PIERAZZI GABRIELE, al 31.10.2008 calc.BOCCHI ALESSANDRO e perdita della gara. delibera del G.S. del C. P. di Modena contenuta nel C.U.n. 17 del 31.10.2007 gara MONTEFIORINO – PIETRO BORTOLOTTI DEL 28.10.2007

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°20 del 14/11/2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA A.C.MONTEFIORINO avverso squalifica per 2 giornate calc.PIERAZZI GABRIELE, al 31.10.2008 calc.BOCCHI ALESSANDRO e perdita della gara. delibera del G.S. del C. P. di Modena contenuta nel C.U.n. 17 del 31.10.2007 gara MONTEFIORINO – PIETRO BORTOLOTTI DEL 28.10.2007 Il ricorso di cui all’oggetto non può essere preso in esame perché mancante di sottoscrizione, dal che ne discende la giuridica inesistenza dell’atto. La Commissione, conseguentemente, dichiara inammissibile il ricorso presentato dall’A.C.MONTEFIORINO e dispone per l’addebito della tassa, non versata.
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