COMITATO REGIONALE EMILIA ROMANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°20 del 14/11/2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO–Camp.Prov.Giovanissimi 44 RECLAMO PROPOSTO DA A.C.NEW TEAM 2003 avverso squalifica per 5 giornate calc.PAOLUCCI GIAN MARCO delibera del G.S. del C.P. di Forlì contenuta nel C.U.n. 17 del 31.10.2007 gara COLONNA – NEW TEAM del 28.10.2007
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°20 del 14/11/2007
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO–Camp.Prov.Giovanissimi
44 RECLAMO PROPOSTO DA A.C.NEW TEAM 2003
avverso squalifica per 5 giornate calc.PAOLUCCI GIAN MARCO
delibera del G.S. del C.P. di Forlì contenuta nel C.U.n. 17 del 31.10.2007
gara COLONNA – NEW TEAM del 28.10.2007
L’A.C.NEW TEAM 2003 ricorre avverso il sopra indicato provvedimento affermando che “l’atteggiamento offensivo del
PAOLUCCI è innegabile, e giusta anche l’espulsione, ma nella forma non di carattere razzistico”. “Il citato art.9 è
sicuramente rivolto a chi svolge l’attività agonistica, ma in particolare a persone adulte, che sono in grado di intendere
e di volere e non, per estensione, anche ai minori : qualsiasi tipo di legislazione prevede di punire, per le stesse colpe,
in maniera più contenuta i minorenni. A maggior ragione lo deve fare la legislazione sportiva”. Chiede una riduzione
della sanzione.
La Commissione,
- visti gli atti ufficiali;
- preso atto che l’arbitro, sentito a chiarimenti, ha precisato il contenuto delle espressioni rivolte dal
calc.PAOLUCCI al portiere, di colore, della squadra avversaria;
- ritenuto che nel caso di specie debba trovare applicazione il dettato dell’art.11 del C.G.S., che non
contempla, peraltro, distinzioni in ordine all’età dei calciatori cui debba essere applicato,
d e l i b e r a
- di respingere il ricorso, confermando la squalifica per 5 giornate del calc.PAOLUCCI GIAN
MARCO.
Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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