.COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 60 del 15/11/2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ TORRICE CALCIO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE CUTONILLI MARCO E DELL’AMMENDA DI € 200 A CARICO DELLA SOCIETA’ ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 54 DEL 2.11.2007 (Gara: TORRICE – TORRENOVA del 1.11.2007 – Campionato di Promozione)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 60 del 15/11/2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ TORRICE CALCIO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE CUTONILLI MARCO E DELL’AMMENDA DI € 200 A CARICO DELLA SOCIETA’ ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 54 DEL 2.11.2007 (Gara: TORRICE – TORRENOVA del 1.11.2007 – Campionato di Promozione) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali, osserva quanto segue: al 26mo del 1 tempo il calciatore CUTRONILLI della Società ricorrente, veniva ammonito per un fallo di gioco e successivamente, al 19mo del secondo tempo, veniva espulso dal campo per seconda ammonizione e dopo il provvedimento disciplinare questi ritardava l’uscita dal campo e contestualmente, inveiva con espressioni estremamente offensive nei confronti della terna arbitrale. La Società istante, contestando l’operato del direttore di gara e l’eccessività della sanzione inflitta, riconduceva l’evento ad un mero sfogo verbale del giocatore, se pur offensivo ma non gravissimo. Nello stesso tempo la ricorrente riteneva ingiusta la sanzione a carico della Società a causa del reiterato comportamento irriguardoso tenuto verso la terna arbitrale, anche per la circostanza della difficile identificazione del pubblico di casa, essendo lo stesso stipato nell’unica tribuna del campo di Torrice. Pertanto concludeva con la riduzione della squalifica comminata al giocatore e con l’annullamento dell’ammenda o in subordine nella sua riduzione. Il reclamo è infondato. La Società reclamante ha adottato solo delle sue soggettive convinzioni tendenti a sminuire la versione dei fatti, che invece risultano chiari in base alle risultanze del referto del direttore di gara che assurge, per l’art. 35 del CGS, a fonte privilegiata di prova sul comportamento tenuto dai tesserati in occasione della gara. Certa è quindi la condotta del giocatore CUTRONILLI nell’offendere la dignità degli Organi Federali come parimenti quella dei sostenitori della squadra. Per questi motivi DELIBERA Di respingere il reclamo, confermando la squalifica del calciatore CUTRONILLI MARCO per 3 gare e l’ammenda di € 200 a carico della Società. La tassa reclamo va incamerata.
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