COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 60 del 15/11/2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ AMATORI S. SEVERA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI € 200 A CARICO DELLA STESSA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 57 DELL’8.11.2007 (Gara: TORMARANCIO – AMATORI S. SEVERA del 4.11.2007 – Campionato di II Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 60 del 15/11/2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ AMATORI S. SEVERA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI € 200 A CARICO DELLA STESSA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 57 DELL’8.11.2007 (Gara: TORMARANCIO – AMATORI S. SEVERA del 4.11.2007 – Campionato di II Categoria) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; rilevato che, assumendo talune pertinenti osservazioni della reclamante, la sanzione può essere ridimensionata anche considerando il fattivo comportamento dei calciatori della reclamante che hanno impedito il protrarsi di una situazione potenzialmente pericolosa, pertanto DELIBERA Di ridurre l’ammenda a carico della Società AMATORI S. SEVERA da € 200 a € 100. La tassa reclamo va restituita.
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