COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 60 del 15/11/2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ OASI DI PACE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2008 A CARICO DEL CALCIATORE GARDELLI MARCO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 34 DEL 25.10.2007 (Gara: LAZIO CALCETTO – OASI DI PACE del 20.10.2007 – Campionato C5 Serie D)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 60 del 15/11/2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ OASI DI PACE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2008 A CARICO DEL CALCIATORE GARDELLI MARCO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 34 DEL 25.10.2007 (Gara: LAZIO CALCETTO – OASI DI PACE del 20.10.2007 – Campionato C5 Serie D) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; ascoltata, come da richiesta, la Società interessata, osserva: a motivo del reclamo, la ricorrente ha dedotto che il comportamento posto in essere dal calciatore GARDELLI nei confronti dell’arbitro al termine dell’incontro, non aveva alcun connotato di aggressività. Al fischio finale, il giocatore aveva restituito il pallone all’arbitro, lanciandolo con le mani, e subito dopo, meravigliato per l’espulsione, si era avvicinato al direttore di gara appoggiandogli la mano sulla guancia, ma soltanto per richiamare la sua attenzione,ed avere spiegazioni sul motivo dell’espulsione. Dette argomentazioni possono essere in parte condivise, ove si consideri che effettivamente l’arbitro è stato raggiunto al petto dal pallone, senza conseguenze, così come alcuna conseguenza fisica gli ha causato il piccolo colpo al viso ricevuto dal giocatore: può quindi escludersi ogni intento di natura aggressiva da parte del GARDELLI, ed infatti se i suoi gesti fossero stati compiuti con forza e violenza, avrebbero dovuto causare quanto meno una sensazione di dolore sulle parti colpite. Censurato in ogni caso il comportamento scorretto ed invasivo del giocatore, si ritiene tuttavia di rivisitare parzialmente la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo, dovendo rapportare la stessa alle effettive responsabilità dell’interessato. Tutto ciò premesso e ritenuto DELIBERA Di accogliere il reclamo e, per l’effetto, riduce la squalifica del calciatore GARDELLI MARCO dal 31.12.2008 al 30.6.2008. La tassa reclamo va restituita.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it