COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 20 del 15/11/2007 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO SOCIETA’ SSD. AUSONIA 1931 CAMP. UNDER 18 GIR. A GARA DEL 14-10-2007 TRA ROMANO BANCO – AUSONIA 1931 C.U. n. 17 del C.R.L. datato 25-10-2007

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 20 del 15/11/2007 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO SOCIETA’ SSD. AUSONIA 1931 CAMP. UNDER 18 GIR. A GARA DEL 14-10-2007 TRA ROMANO BANCO – AUSONIA 1931 C.U. n. 17 del C.R.L. datato 25-10-2007 La società AUSONIA ha proposto reclamo avverso la decisone del G.S. che ha squalificato i calciatori: FRIGENI SIMONE e GIUCASTRO FILIPPO sino al 19-12-2007, il calciatore OCCHINO GIANLUCA per 4 GARE e comminato l’ammenda di EURO 100,00 alla società, lamentando che le squalifiche comminate ai calciatori sono eccessive in relazione alla gravità del comportamento tenuto dai calciatori e dagli spettatori considerato altresì che i dirigenti si sono prodigati a calmare gli animi La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: dal rapporto arbitrale emerge chiaramente che il FRIGENI ha tenuto un comportamento minaccioso e ingiurioso nei confronti dell’arbitro colpendo altresì con calci e pugni le panchine; che il GIUCASTRO ha tenuto un comportamento violento nei confronti degli spettatori della squadra avversaria provocando una rissa che l’ OCCHINO ha colpito con un pugno al volto un avversario; che vi è stato una rissa tra gli spettatori e, calciatori della squadra reclamante. La gravità dei suddetti comportamenti giustifica pienamente la squalifiche comminate ai calciatori a l’ammenda alla società reclamante. Dette sanzioni meritano quindi di essere integralmente confermate. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA Il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa
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