COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 20 del 15/11/2007 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO SOCIETA’ GS. CASTANESE CAMP. JUN. PROV. GIR. A GARA DEL 17-10-2007 TRA TURBIGHESE – CATANESE C.U. n. 16 della DELEGAZIONE DISTRETTUALE di LEGNANO datato 25-10-2007-11-13

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 20 del 15/11/2007 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO SOCIETA’ GS. CASTANESE CAMP. JUN. PROV. GIR. A GARA DEL 17-10-2007 TRA TURBIGHESE – CATANESE C.U. n. 16 della DELEGAZIONE DISTRETTUALE di LEGNANO datato 25-10-2007-11-13 la società CATENESE ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore DAVIDE COLOMBO per 3 GARE e comminato l’ammenda di EURO 200,00 alla società, lamentando che il calciatore sanzionato, diversamente da quanto indicato nella delibera impugnata, non avrebbe reagito all’aggressione di un calciatore avversario ma avrebbe solo cercato di difendersi, e che la società non avrebbe alcuna responsabilità in ordine alla rissa verificasi al termine della gara. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: con riferimento alla posizione del calciatore COLOMBO, che nel referto arbitrale è chiaramente riportato: dopo essere stato colpito con due calci da un giocatore avversario, ha reagito dandogli un pugno. Si osserva, quindi, che l’assunto della reclamante secondo cui il COLOMBO si sarebbe solo difeso risulta confutato dal rapporto di gara, il quale forma piena prova del comportamento dei tesserati nel corso delle gare. ciò posto, si ritiene che la sanzione comminata dal G.S. si congrua e proporzionata. Per quanto riguarda, invece, il reclamo avverso l’ammenda inflitta alla società, deve evidenziarsi che la stessa risulta oggettivamente responsabile della rissa verificatasi al termine della ai sensi dell’art. 4 C.G.S.. Le doglianze avanzate dalla società CASTANESE sono, pertanto, prive di fondamento anche sotto il profilo dell’asserita mancanza di responsabilità in merito all’accaduto. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA Il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it