COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 20 del 15/11/2007 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO SOCIETA’ A POL. SERENZA CARROCCIO CAMP. JUN. PROV. GIR. C. – GARA DEL 27-10-2007 TRA SERENZA CARROCCIO – GRAVEDONA C.U. n. 16 della DELEGAZIONE di COMO datato 1-11-2007

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 20 del 15/11/2007 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO SOCIETA’ A POL. SERENZA CARROCCIO CAMP. JUN. PROV. GIR. C. – GARA DEL 27-10-2007 TRA SERENZA CARROCCIO – GRAVEDONA C.U. n. 16 della DELEGAZIONE di COMO datato 1-11-2007 La società SERENZA CARROCCIO ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore TOMMASO MOLTENI per 4 GARE, lamentando che il calciatore sanzionato, dopo l’espulsione, abbandonava il terreno di giuoco e dando spiegazioni al suo allenatore gli riferiva di essere stato apostrofato e offeso per tutta la gara da un calciatore avversario chiede perciò la riduzione della squalifica. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: esaminato il referto arbitrale, fonte privilegiata di prova, si rileva che, diversamente dalle giustificazioni della reclamante e contrariamente a quanto riportato nel provvedimento impugnato, il calciatore MOLTENI dopo il provvedimento di espulsione ed il rimprovero del proprio allenatore a giustificazione della propria riprovevole condotta ingiuriava pesantemente i calciatori avversari suscitando le reazioni del pubblico ospite. Alla luce dei suddetti fatti appare, del tutto congrua e meritevole di conferma la sanzione disposta in prime cure. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA Il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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