COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 20 del 15/11/2007 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO SOCIETA’ ASD PRO CITTIGLIO CAMPIONATO 3° CAT. GIRONE B GARA DEL 28/10/2007 TRA CAVIKOS BIANDRONNO / PRO CITTIGLIO

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 20 del 15/11/2007 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO SOCIETA’ ASD PRO CITTIGLIO CAMPIONATO 3° CAT. GIRONE B GARA DEL 28/10/2007 TRA CAVIKOS BIANDRONNO / PRO CITTIGLIO La Commissione Disciplinare, letto il reclamo proposto dalla società PRO CITTIGLIO relativo alla gara in oggetto, nella quale, secondo l’assunto della reclamante, la società CAVIKOS BIANDRONNO avrebbe fatto partecipare il calciatore LUCA RIBOLDI in posizione irregolare Rilevato che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari; Rilevato che copia dello stesso è stata inviata alla controparte; Rilevato che la società CAVIKOS BIANDRONNO non ha inviato le proprie deduzioni; Rilevato che, come da C.U. n. 37 datato 17/05/2007 del Comitato di VA il calciatore risulta squalificato e di conseguenza, il reclamo è fondato in qualnto il calciatore stesso non eveva titolo a partecipare alla gara in esame. Visti gli artt. 17-19-22-46 del C.G.S., la Commissione Disciplinare DELIBERA in accoglimento del reclamo proposto a) di comminare alla società CAVIKOS BIANDRONNO la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3; b) di comminare alla società CAVIKOS BIANDRONNO l’ammenda di EURO 120,00 così determinata dalla categoria di appartenenza, c) di squalificare il calciatore LUCA RIBOLDI per una ulteriore gara; d) di inibire a tutto il 15/12/2007 il dirigente accompagnatore sig, PADOVANI GIANFRANCO della società CAVIKOS BIANDRONNO dispone inoltre l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante.
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