COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 20 del 15/11/2007 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO SOCIETA’ ASD REAL VIDIGULFO CAMP. ALL. PROV. GIR. B GARA DEL 28/11/2007 TRA REAL VIDIGULFO – S. ALESSANDRO C.U. n. 15 della DELEGAZIONE di PAVIA datato 2-11-2007

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 20 del 15/11/2007 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO SOCIETA’ ASD REAL VIDIGULFO CAMP. ALL. PROV. GIR. B GARA DEL 28/11/2007 TRA REAL VIDIGULFO – S. ALESSANDRO C.U. n. 15 della DELEGAZIONE di PAVIA datato 2-11-2007 La società REAK VIDIGULFO ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore STEFANO BARCELLI per 3 GARE, lamentando che la squalifica comminatagli sarebbe eccessiva rispetto ai fatti accaduti. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva; che, nel referto arbitrale, è indicato che il BARCELLI si è “limitato” a proferire una sola parola offensiva nei confronti del direttore di gara e dopo essere stato espulso, a battere le mani in segno di applauso ironico. Ciò posto si ritiene che il comportamento del BARCELLI seppur censurabile, possa essere valutato con minor rigore rispetto alla decisione assunta dal G.S. Tanto premesso e ritenuto in parziale accoglimento del reclamo proposto RIDUCE la squalifica del calciatore STEFANO BARCELLI a 2 GARE, disponendo l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante, se versata.
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