COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N°49 del 14/11/2007 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO S.S.D. PORTO D’ASCOLI avverso esito gara Vis Carassai – Porto d’Ascoli, del 27.10.2007 – Campionato Regionale di Prima Categoria, girone “B”.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N°49 del 14/11/2007 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO S.S.D. PORTO D’ASCOLI avverso esito gara Vis Carassai – Porto d’Ascoli, del 27.10.2007 – Campionato Regionale di Prima Categoria, girone “B”. All’esito della gara indicata in epigrafe e terminata con il punteggio di 3 a 0, la S.S.D. Porto d’Ascoli ha proposto rituale reclamo adducendo che nell’occasione, nelle file della squadra avversaria, è stato schierato il calciatore Gentili Domenico in posizione irregolare per difetto di tesseramento. Per quanto sopra la Reclamante concludeva chiedendo l’aggiudicazione della gara a proprio favore. LA COMMISSIONE  letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;  udito in camera di consiglio il Giudice relatore;  esperiti i necessari accertamenti presso l’Ufficio Tesseramento del Comitato Regionale Marche dai quali è emerso che il calciatore Gentili Domenico risulta regolarmente tesserato per l’A.S.D. Vis Carassai Gymnasium alla data della gara in esame, alla quale pertanto lo stesso ha partecipato, per quanto attiene al suo tesseramento, in posizione regolare. P.Q.M. respinge il reclamo come sopra proposto dalla S.S.D. Porto d’Ascoli e dispone incamerarsi la relativa tassa.
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