COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N°49 del 14/11/2007 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO U.S. “ILARIO LORENZINI” BARBARA avverso sanzioni merito gara Barbara – Piandimeleto, del 13.10.2007 – Campionato Regionale di Prima Categoria, girone “A” – Com. Uff. n. 36 del 17.10.2007.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N°49 del 14/11/2007 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO U.S. “ILARIO LORENZINI” BARBARA avverso sanzioni merito gara Barbara – Piandimeleto, del 13.10.2007 – Campionato Regionale di Prima Categoria, girone “A” – Com. Uff. n. 36 del 17.10.2007. Con atto del 23 ottobre 2007, l’U.S. “Ilario Lorenzini” Barbara ricorreva ritualmente a questa Commissione avverso il provvedimento del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Marche, con il quale Le veniva comminata la sanzione dell’ammenda di € 200,00 per i fatti ascritti ad un proprio sostenitore nei confronti dell’Arbitro. Nelle more del presente procedimento, lo stesso Giudice Sportivo, con delibera pubblicata in data 7 novembre u.s., sul Com. Uff. n. 45 del Comitato Regionale Marche, revocava il provvedimento sanzionatorio di cui sopra. LA COMMISSIONE • risultando cessata la materia del contendere; • ritenuto di dover disporre la restituzione della tassa reclamo. P.Q.M. dichiara la cessata materia del contendere e dispone restituirsi la tassa reclamo.
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