COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N°49 del 14/11/2007 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO U.S. PERGOLA FRATTE GREEN avverso sanzioni merito gara Pergola Fratte Green – Real Casebruciate, del 20.10.2007 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “C” – Com. Uff. n. 20 del 24.10.2007 della Delegazione Provinciale di Pesaro.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N°49 del 14/11/2007 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO U.S. PERGOLA FRATTE GREEN avverso sanzioni merito gara Pergola Fratte Green – Real Casebruciate, del 20.10.2007 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “C” - Com. Uff. n. 20 del 24.10.2007 della Delegazione Provinciale di Pesaro. Il Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Pesaro, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava al calciatore Mercorelli Paolo, tesserato per l’U.S. Pergola Fratte Green, la squalifica per quattro gare effettive per il comportamento da questi tenuto nei confronti di un avversario e dell’Arbitro. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’U.S. Pergola Fratte Green, lamentando l’eccessività della sanzione comminata al proprio tesserato e chiedendone, pertanto, una congrua riduzione. Alla richiesta audizione la Reclamante ribadiva le argomentazioni contenute nel gravame, reiterando le richieste ivi contenute. Sentito a chiarimenti, il Direttore di gara ha ulteriormente confermato i fatti posti in essere dal Mercorelli ai danni di un calciatore avversario, precisando altresì che lo stesso, professando la propria innocenza, protestò ripetutamente nei suoi confronti, ma in modo contenuto e senza offese. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltati l’Arbitro e la Reclamante; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • ritenuto il Mercorelli responsabile di condotta violenta ai danni di un avversario - con le caratteristiche della pericolosità e dell’astratta lesività dell’integrità fisica del destinatario, essendo stato quest’ultimo attinto con un pugno al volto - come tale sanzionabile con la pena prevista dall’art. 19, 4° comma, lettera b) del Codice di giustizia sportiva; • ritenuta commisurata alla natura ed alla gravità dell’infrazione commessa la squalifica del calciatore per tre gare effettive. P.Q.M. accoglie il gravame come sopra proposto dall’U.S. Pergola Fratte Green, per l’effetto riducendo la sanzione della squalifica del calciatore Mercorelli Paolo a tre giornate di gara. Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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