COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N°49 del 14/11/2007 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. BARGOTTO 2000 avverso sanzioni merito gara Bargotto 2000 – Pesaro Calcio, del 20.10.2007 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “B” – Com. Uff. n. 20 del 24.10.2007 della Delegazione Provinciale di Pesaro.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N°49 del 14/11/2007 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. BARGOTTO 2000 avverso sanzioni merito gara Bargotto 2000 – Pesaro Calcio, del 20.10.2007 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “B” - Com. Uff. n. 20 del 24.10.2007 della Delegazione Provinciale di Pesaro. Il Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Pesaro, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava al calciatore Soriani Luca, tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica fino al 30 giugno 2010 per il comportamento violento dallo stesso tenuto, a fine gara, nei confronti dell’Arbitro. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Bargotto 2000, deducendo la particolare tenuità del colpo inferto dal proprio tesserato all’Arbitro ed al solo fine di attirarne l’attenzione e chiedendo, pertanto, una riduzione della sanzione impugnata, ritenuta comunque eccessiva. Alla richiesta audizione, la Reclamante ribadiva le argomentazioni contenute nel gravame, reiterando le richieste ivi formulate. Sentito a chiarimenti, il Direttore di gara ha riferito che, nell’occasione, il Soriani gli si avvicinò e lo colpì, facendo un saltello verso di lui, con una forte manata in faccia. Gli portò poi un’altra manata meno forte che riuscì, spostandosi, ad evitarne, arrivandogli solo con le dita della mano sul viso. MOTIVI DELLA DECISIONE La Commissione, letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara, ascoltati l’Arbitro e la Reclamante, udito in camera di consiglio il Giudice relatore, ritiene che il proposto gravame possa essere accolto solo in parte. In punto di fatto risulta provata la responsabilità del Soriani in ordine alle violazioni ascrittegli per avere lo stesso colpito il Direttore di gara con le modalità da questi descritte. Erroneamente la Reclamante ritiene che il clima di particolare tensione in campo possa giustificare ovvero attenuare la responsabilità del proprio tesserato per il comportamento da questi posto in essere nei confronti dell’Arbitro. Colpire il Direttore di gara costituisce obiettivamente un comportamento di eccezionale gravità, in quanto idoneo a ledere profondamente un bene fondamentale, protetto dall’Ordinamento sportivo. Ritenuto tuttavia che si debba addivenire alla richiesta riduzione della sanzione impugnata alla luce dei parametri sanzionatori costantemente seguiti da questo Collegio, sia pur a fronte del permanere della esponsabilità del Soriani per come accertata. P.Q.M. accoglie il gravame come sopra proposto dall’A.S.D. Bagotto 2000, per l’effetto riducendo al 30 ottobre 2009 la sanzione della squalifica del calciatore Soriani Luca. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it