COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: ww.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°18 del 15 novembre 2007 Delibera della Commissione Disciplinare U.S. FULGOR SENORBI’ (Campionato di 3^ Categoria – Delegazione provinciale di Cagliari) Avverso delibera G.S. C.U. n° 13 del 31.10.2007. Gara Flumini Quartu / Fulgor Senorbì del 28.10.2007.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2007/2008 - Decisione pubblicata sul sito web: ww.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°18 del 15 novembre 2007 Delibera della Commissione Disciplinare U.S. FULGOR SENORBI’ (Campionato di 3^ Categoria – Delegazione provinciale di Cagliari) Avverso delibera G.S. C.U. n° 13 del 31.10.2007. Gara Flumini Quartu / Fulgor Senorbì del 28.10.2007. La Fulgor Senorbì proponeva rituale reclamo avverso i seguenti provvedimenti del Giudice Sportivo: 1) perdita della gara a carico della Società Fulgor Senorbì con il punteggio di 0-3 in favore della S.G. Flumini Quartu; 2) Squalifica per otto giornate nei confronti del giocatore Mascia Massimo; 3) Squalifica per sei giornate nei confronti di Argiolas Roberto e Secci G.Paolo; 4) Squalifica per tre giornate nei confronti di Ardau Manuel e Nossardi Guido; 5) Squalifica per due giornate nei confronti di Tronci Manuel e Cirina Giuseppe; La Società reclamante con successiva istanza dichiarava di rinunciare al reclamo avverso il risultato della gara ed alla audizione del Presidente precedentemente richiesta. La Commissione, preso atto di quanto sopra ed esaminato il referto di gara ritiene che le sanzioni inflitte alla Società ricorrente debbano considerarsi eccessive in rapporto ai fatti verificatosi nella gara in oggetto. Esaminando nel dettaglio le diverse sanzioni comminate osserva quanto segue: 1) Il Mascia Massimo, secondo il provvedimento del Giudice Sportivo, veniva sanzionato per otto giornate per avere, con gli altri compagni di squadra, spinto, insultato e minacciato l’arbitro ed avere afferrato lo stesso direttore di gara con forza per un braccio e poggiato la testa contro la fronte del medesimo, reiterando le minacce in seguito alle quali veniva espulso. La reclamante in merito a tale decisione assumeva la mancanza di violenza nella condotta del proprio tesserato nei confronti del direttore di gara e chiedeva, pertanto, una congrua riduzione della squalifica. La Commissione rivela che, seppure l’atteggiamento del Mascia debba ritenersi riprovevole in considerazione della reiterazione dei fatti di ingiuria e di minaccia, non possa, comunque, nel caso di specie, parlarsi di violenza in quanto il direttore di gara non riferisce di aver provato neppure la sensazione di dolore che è appunto l’espressione di un atto violento, ma semplicemente di essere stato oggetto di uno strattonamento seppure protrattosi per un certo lasso di tempo. Sulla base di tali ulteriori considerazioni il comportamento del Mascia va inquadrato in un atto di ingiuria seppure, si ribadisce, reiterato e di una certa intensità e pertanto meritevole di una sanzione contenuta nella misura di 5 giornate di gara in applicazione della norma di cui al n° 4, lettera a), dell’art. 19 del C.G.S. che è applicabile nelle ipotesi di condotta antisportiva ed ingiuriosa o irriguardosa nei confronti del direttore di gara prevedendo una sanzione minima di due giornate di gara; nel caso di specie, è ovvio che, trattandosi di un fatto di una certa gravità appare, appunto, equo graduare la sanzione determinandola in 5 giornate di gara. Esaminando le modalità del fatto appare evidente che la violenza ha avuto carattere soltanto apparente e fu di entità talmente lieve da rendere subito manifesto che il giocatore intendeva solo dileggiare il direttore di gara evitando comunque di cagionargli qualsiasi sofferenza fisica. 2) L’Argiolas Roberto ed il Secci G.Paolo venivano sanzionati per sei giornate di gara per aver minacciato, insultato e spintonato l’arbitro dopo essere stati espulsi per condotta violenta per avere colpito un avversario. La reclamante in merito a tale decisione assumeva che la sanzione inflitta fosse eccessiva in rapporto ai fatti così come descritti nel rapporto arbitrale, essendosi i propri tesserati limitati a spintonare e minacciare l’arbitro. La Commissione, a tale proposito, rileva che effettivamente per l’assenza di qualsiasi atto di violenza nei confronti del direttore di gara anche le sanzioni inflitte nei predetti giocatori debbano essere ridotte a quattro giornate di gara in considerazione delle reiterate ingiurie, minacce e degli spintonamenti, atteggiamenti questi ultimi inquadrati in una fattispecie ingiuriosa piuttosto che di violenza ed in considerazione del fatto che comunque, gli stessi, si siano resi responsabili di un atto di violenza nei confronti di un avversario. 3) Il Blanco Manuel e Conti Stefano venivano sanzionati per cinque giornate di gara per avere, spinto, minacciato ed ingiuriato l’arbitro. A tale proposito la reclamante riteneva che la sanzione sempre in rapporto ai fatti fosse da considerarsi eccessiva. La Commissione, esaminato il rapporto di gara e verificato che effettivamente, nel caso di specie, i predetti tesserati si sono limitati a spingere, minacciare ed ingiuriare il direttore di gara, senza porre in essere alcun atto di violenza nei confronti degli avversari, ritengono che la sanzione adeguata debba essere quella di una squalifica per tre giornate di gara; 4) L’Ardau Manuel ed il Nossardi Guido venivano sanzionati dal Giudice Sportivo per tre giornate di gara per avere minacciato ed insultato l’arbitro unitamente ai propri compagni. La Commissione in merito a tale ultima punizione rileva che la sanzione inflitta, anche alla luce delle decisioni oggi adottate nei confronti degli altri odierni reclamanti, appaia eccessiva, essendosi i predetti tesserati limitati a minacciare ed ingiuriare il direttore di gara nel contesto di una situazione molto concitata; ritiene, pertanto, che la sanzione possa ragionevolmente essere contenuta in due giornate di squalifica. In ultimo, in merito alle doglianze proposte per la squalifica per due giornate per i giocatori Tronci e Cirina, la Commissione prende atto che in sede di reclamo la U.S. Fulgor Senorbì ha dichiarato di rinunciare al reclamo. La Commissione per questi motivi, a parziale modifica della impugnata decisione DELIBERA di ridurre le squalifiche inflitte ai giocatori: - Mascia Massimo, da otto giornate a cinque giornate; - Argiolas Roberto e Secci G.Paolo da sei giornate a quattro giornate; - Blanco Manuel e Conti Stefano da cinque giornate a tre giornate di gara; - Ardau Manuel e Nossardi Giudo da tre giornate a due giornate di gara; Si dispone il non addebito della tassa.
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