COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°18 del 15 novembre 2007 Delibera della Commissione Disciplinare G.S. FURTEI ( Campionato di 3^ Categoria – Delegazione Provinciale di Cagliari ) Avverso il risultato della gara Medio Campidano / Furtei del 28.10.2007.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2007/2008 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°18 del 15 novembre 2007 Delibera della Commissione Disciplinare G.S. FURTEI ( Campionato di 3^ Categoria – Delegazione Provinciale di Cagliari ) Avverso il risultato della gara Medio Campidano / Furtei del 28.10.2007. Con ricorso in data 2 novembre 2007, inviato nella stessa data alla società Medio Campidano, la società Furtei ha proposto reclamo avverso il risultato della gara in oggetto, asserendo che, alla stessa, aveva partecipato, nelle fila della società avversaria, il giocatore Garau Fabrizio. Sostiene la reclamante che il giocatore Garau non aveva titolo a partecipare alla gara perché non tesserato con la società Medio Campidano. Quest’ultima, nelle deduzioni al ricorso, riconosce che il Garau, per mera dimenticanza, non aveva sottoscritto il relativo tesseramento, tenuto conto del fatto che riveste la qualifica di vice presidente nell’ambito della stessa società e che, quindi, non vi era da parte della stessa l’intenzione di commettere una qualche “scorrettezza”. La Commissione, rilevato che l’assunto della reclamante trova conferma nelle deduzioni a difesa della società Medio Campidano e negli atti ufficiali di questo Comitato Regionale, dai quali si evince che la data del tesseramento del Garau risulta essere quella del 31 ottobre 2007, in accoglimento del reclamo proposto, DELIBERA di infliggere alla società Medio Campidano la sanzione sportiva della perdita della gara in oggetto con il risultato di 0 a 3. Dispone il non addebito della tassa.
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