COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°18 del 15 novembre 2007 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. CALCETTO ELMAS 01 ( Campionato Regionale Calcio a Cinque “serie C1”) Avverso il risultato della gara Atletico Trexenta / Calcetto Elmas 01 del 20.10.2007.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2007/2008 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°18 del 15 novembre 2007 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. CALCETTO ELMAS 01 ( Campionato Regionale Calcio a Cinque “serie C1”) Avverso il risultato della gara Atletico Trexenta / Calcetto Elmas 01 del 20.10.2007. La reclamante chiede sia inflitta alla società Atletico Trexenta la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe, col risultato di 0 a 6, per aver fatto partecipare alla stessa un giocatore in posizione irregolare. La società Calcetto Elmas 01 sostiene che alla gara in oggetto ha preso parte, nella squadra dell’Atletico Trexenta, il giocatore Santos Aranjo Wilson in posizione irregolare di tesseramento. La Commissione, - accertato che la reclamante ha provveduto a trasmettere alla controparte copia del reclamo a mezzo lettera raccomandata, allegando la ricevuta della stessa al reclamo proposto; - preso atto che la società Atletico Trexenta non ha fatto pervenire controdeduzioni al riguardo; - visti gli atti ufficiali depositati presso il Comitato Regionale; - rilevato che il calciatore Santos Aranjo Wilson nato in Brasile il 31.05.1982 risulta tesserato dal 25.09.2007 per la società Atletico Trexenta e che pertanto si trovava in posizione regolare ed aveva diritto di partecipare alla gara per cui si procede; DELIBERA di respingere il reclamo proposto dalla società Calcetto Elmas 01 e dispone l’addebito della tassa reclamo.
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